Pronuncia 133/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 luglio-5 agosto 2019, depositato in cancelleria il 6 agosto 2019, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9 giugno 2020; deliberato nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Ricorso in via principale - Sostenuta inammissibilità senza indicazione delle relative ragioni - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Ufficio stampa del Consiglio regionale - Interpretazione autentica dell'avvenuta abrogazione di precedente disposizione - Conseguente conferma, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data del 2 marzo 2005 - Effetto novativo, e non interpretativo, della norma impugnata - Irragionevolezza e violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1
Parametri costituzionali
Legge - Leggi di interpretazione autentica - Necessità che la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza, mediante bilanciamento tra le esigenze perseguite e i valori costituzionali potenzialmente lesi - Erroneità dell'autoqualificazione di una norma come di interpretazione autentica quale indice di irragionevolezza della sua portata retroattiva.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 70
- Disposizioni preliminari al codice civile-Art. 11