Pronuncia 218/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento penale a carico di V. A. e altri, con ordinanza del 27 giugno 2019, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MORELLI

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Motivazione non implausibile sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. Il rimettente ha adeguatamente descritto la fattispecie oggetto del procedimento a quo e ha adeguatamente, e comunque in modo non implausibile, motivato la rilevanza della questione. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015 ).

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione in ragione della sua formulazione letterale.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., non si può contestare al rimettente di non avere esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. Una tale interpretazione, a parere del giudice a quo , è comunque impedita dalla sua formulazione letterale. ( Precedenti citati: sentenze n. 204 del 2016 e n. 95 del 2016 ).

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese al GIP da imputato di un reato collegato, da escutersi quale testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri (c.d. testimone assistito) - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Possibile lettura delle dichiarazioni già rese - Omessa previsione - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari (GIP) in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone (c.d. testimone assistito). Essendo l'art. 512 cod. proc. pen. norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute, in conformità ai principi di cui all'art. 111, quinto comma, Cost., è irragionevole che tale disposizione non contempli le citate dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità dell'imputato, rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da un soggetto giudicato per reato collegato, il quale abbia poi assunto l'ufficio di testimone. Poiché dall'assunzione della qualità di testimone, all'atto della deposizione dibattimentale, discendono l'attribuzione dei relativi obblighi, nonché le modalità di escussione e i correlati adempimenti formali, si impone, infatti, l'applicabilità allo stesso soggetto del regime di acquisizione delle pregresse dichiarazioni dettato dall'art. 512 cod. proc. pen., ove la sua deposizione in dibattimento sia impedita da una impossibilità sopravvenuta di ripetizione. ( Precedenti citati: sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 355 del 2003 ). Ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone - "puro" o "assistito" che sia - non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono dalla citazione o dalla ammissione del giudice e, prima ancora, dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c ), cod. proc. pen., formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b ) prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri. ( Precedente citato, rimeditato: ordinanza n. 112 del 2006, secondo cui la qualifica di "testimone assistito" viene assunta dal dichiarante al momento dell'esame dibattimentale, valendo sino a quel momento, ai fini della eventuale lettura delle dichiarazioni in caso di irripetibilità, la posizione che il dichiarante aveva al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni ).

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., rimane assorbita l'ulteriore censura proposta in riferimento all'art. 111 Cost.

Parametri costituzionali