Pronuncia 39/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007) e degli artt. 2, 11 e 18 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati l'8-15 ottobre 2018 e il 12-15 marzo 2019, depositati in cancelleria il 16 ottobre 2018 e il 15 marzo 2019, rispettivamente iscritti al n. 73 del registro ricorsi 2018 e al n. 48 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2018 e n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana; udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018); 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2019. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Fri Mar 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Procedure negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo - Possibile antecedenza dell'esame delle offerte economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Ius superveniens non satisfattivo - Illegittimità costituzionale.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, rispettivamente, introducono e modificano l'art. 35- ter della legge reg. Toscana n. 38 del 2007, disciplinante la inversione procedimentale dell'esame delle offerte economiche rispetto alla verifica della documentazione amministrativa nelle procedure negoziate sotto soglia regolate dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Le norme regionali impugnate dal Governo risultano difformi dalla disciplina del cod. dei contratti pubblici - sia nella versione originaria, che in quella parzialmente modificata con gli interventi recati dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito - il cui art. 133, comma 8, prevede la facoltà di inversione solo nei settori speciali e per le procedure aperte (e a prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto). Il dato testuale è perciò chiaro nel riferire l'inversione esclusivamente alle procedure aperte, mentre è inequivocabile l'intenzione di escluderla per quelle negoziate. La scelta di consentire o meno l'inversione procedimentale implica un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure, bilanciamento che non può che essere affidato al legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, quale garanzia di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale. Le disposizioni del codice dei contratti pubblici (prima contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 ed oggi nel d.lgs. n. 50 del 2016) regolanti le procedure di gara, comprese quelle relative ai contratti sotto soglia, sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, poiché la distinzione tra contratti sotto e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell'identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza; le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono pertanto dettare una disciplina da esse difforme. ( Precedenti citati: sentenze 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.184 del 2011, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 411 del 2008, n. 322 del 2008 e n. 401 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, alla tutela della concorrenza deve essere ricondotta l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, in quanto quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2014, n. 259 del 2013, n. 46 del 2013, n. 28 del 2013, n. 339 del 2011, n. 283 del 2009, n. 322 del 2008, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1
  • legge della Regione Toscana-Art. 35 TER
  • legge della Regione Toscana-Art. 2
  • legge della Regione Toscana-Art. 35 TER

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento della restante censura.

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 della legge reg. Toscana n. 46 del 2018 e l'art. 2 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1
  • legge della Regione Toscana-Art. 35 TER
  • legge della Regione Toscana-Art. 2
  • legge della Regione Toscana-Art. 35 TER

Parametri costituzionali

Ricorso in via principale - Indicazione della norma impugnata nella delibera prodotta in atti, nonché in quella consultabile sul sito web istituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché la norma impugnata dal Governo non sarebbe tra le disposizioni oggetto di autorizzazione all'impugnazione, come emergerebbe dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 consultabile sul sito internet www.affariregionali.gov.it. L'indicazione della norma impugnata è presente nella delibera prodotta in atti, recante l'attestazione del Sottosegretario di approvazione secondo i termini e le motivazioni contenuti nell'allegata relazione, oltre che in quella consultabile online, tra i comunicati stampa, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 11

Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Mobilità dei dirigenti - Modifica dell'incarico dirigenziale conferito - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, che, sostituendo l'art. 18, comma 2, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, prevede che nel corso dell'incarico dirigenziale il direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possano, sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico o assegnarli ad incarico di livello corrispondente, ovvero, con il loro consenso, ad un incarico di differente livello. L'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato come parametro interposto, non reca i princìpi della necessaria consensualità della modifica dell'incarico e della sua non revocabilità al di fuori dei casi di responsabilità dirigenziale, in quanto, se vieta la revoca dell'incarico dirigenziale fondata su valutazioni al di fuori dei presupposti e delle modalità previsti dal successivo art. 21, non esclude la modifica o la revoca per specifiche e comprovate esigenze organizzative della pubblica amministrazione, quali la soppressione di un servizio o l'accorpamento di unità o importanti modifiche della pianta organica o, ancora, la sopravvenuta impossibilità materiale o giuridica di raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La necessità di consentire il mutamento o la revoca dell'incarico dirigenziale in presenza delle cennate obiettive esigenze organizzative, infatti, è immanente al sistema, perché risponde ai fondamentali princìpi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, mentre non conforme a essi è l'opposta opzione interpretativa dell'immutabilità del singolo incarico dirigenziale, anche ove venga meno la struttura amministrativa da dirigere o, al contrario, la permanenza in vita di una struttura. Il mutamento o la revoca dell'incarico per giustificate ragioni oggettive non possono in alcun modo essere utilizzati per mascherare illegittime rimozioni di dirigenti sgraditi ad opera dei dirigenti generali o camuffare ipotesi di responsabilità dirigenziale, non accertate nelle forme e con le garanzie previste dagli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposte dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, forme e garanzie il cui rispetto potrà essere oggetto di vaglio in sede giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 52 del 2017, n. 15 del 2017, n. 20 del 2016, n. 104 del 2007, e n. 103 del 2007 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 11
  • legge della Regione Toscana-Art. 18, comma 2

Parametri costituzionali

Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Interventi, progetti e opere sottoposti a dibattito pubblico - Esclusione del dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e delle competenze amministrative dello Stato - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 97 e 118, primo comma, Cost., dell'art. 18 della legge della reg. Toscana n. 3 del 2019, che introduce la lett. b-bis ) nel comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Toscana n. 46 del 2013, escludendo - al fine di evitare una duplicazione dell'attività amministrativa e di conformarsi alla sentenza n. 235 del 2018 della Corte costituzionale - il dibattito pubblico regionale in presenza di un dibattito pubblico statale. È lo stesso ricorrente ad ammettere, con memoria depositata, che oggetto precipuo della sua doglianza non è la norma impugnata in via principale, ma quelle successive (i commi 5 e 6 del citato art. 8), che disciplinano l'an ed il quomodo del dibattito regionale su opere nazionali. È evidente, dunque, che il ricorrente ha impugnato la sopravvenuta lettera b-bis ) del comma 4, in sé non pertinente rispetto all'oggetto delle censure, per tentare di colpire, per il tramite dell'invocata illegittimità costituzionale in via consequenziale, altre due norme, il cui termine d'impugnazione, al momento della proposizione del ricorso, era già ampiamente scaduto. ( Precedenti citati: sentenze n. 109 del 2019, n. 14 del 2019, n. 194 del 2017, n. 157 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 238 del 2019, n. 8 del 2018, n. 180 del 2011 e n. 120 del 2011 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 18
  • legge della Regione Toscana-Art. 8, comma 4

Oggetto del giudizio - Richiesta di pronuncia di illegittimità costituzionale in via consequenziale - Inammissibilità della questione principale - Conseguente non accoglibilità della richiesta.

Dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, consegue la non accoglibilità della richiesta del Governo di dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 8, commi 5 e 6, della legge reg. Toscana n. 46 del 2013.

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 8, comma 6
  • legge della Regione Toscana-Art. 8, comma 5

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27