Pronuncia 133/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), promosso dal Tribunale ordinario di Trento nel procedimento vertente tra B. Z., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale di M. Z., e R. C., con ordinanza del 30 giugno 2020, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udita nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione, decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui prevede che «l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento», sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito: Fri Jun 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Filiazione - Modifiche introdotte con decreto legislativo - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine annuale per proporre l'azione - Decorrenza alla sola ipotesi della scoperta dell'impotenza - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 263, comma 3
- decreto legislativo-Art. 28, comma 1
Parametri costituzionali
Filiazione - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine annuale per proporre l'azione di impugnazione - Decorrenza dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al disconoscimento della paternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- codice civile-Art. 263, comma 3
- decreto legislativo-Art. 28, comma 1
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore questione sollevata.
Norme citate
- codice civile-Art. 263, comma 3
- decreto legislativo-Art. 28, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
Filiazione - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine quinquennale per proporre l'azione di impugnazione - Decorrenza dall'annotazione del riconoscimento - Denunciata violazione del principio convenzionale di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 263, comma 3
- decreto legislativo-Art. 28, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8