Pronuncia 169/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), promossi dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno con due ordinanze del 29 giugno e del 13 agosto 2020, iscritte, rispettivamente, al n. 141 del registro ordinanze 2020 e al n. 13 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2020 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudice rimettente - Giudice istruttore nell'ambito del giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Legittimazione a censurare la norma che impone l'obbligo di trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 6, comma 1
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 6, comma 1
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di intervento richiesto alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 6, comma 1
Responsabilità civile - Responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Obbligo di trasmissione degli atti della causa civile per danni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l'esercizio dell'azione disciplinare (abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità") - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge, nonché di autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità della magistratura, sia ordinaria sia delle giurisdizioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 9, comma 1
- legge-Art. 6, comma 1