About

Pronuncia 238/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento penale a carico di G. R., con ordinanza del 19 marzo 2020, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Esecuzione penale - In genere - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto nei confronti dei condannati per delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso del mezzo altrui - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio del necessario finalismo rieducativo della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri aggravato dall'uso di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Tale divieto trova la propria ratio nella presunzione legislativa di particolare gravità del fatto e speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore - presunzione che è comune a tutte le ipotesi aggravate previste dall'art. 291- ter del d.P.R. n. 43 del 1973 e che è a fondamento del loro inserimento unitario fra i reati di "seconda fascia" dell'art. 4- bis ordin. penit. -, tenuto conto della possibilità per il terzo di sottrarre il veicolo alla confisca ove dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Non è preclusa inoltre la valutazione individualizzata del condannato, in relazione alla possibilità di accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, la quale resta demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame dell'apposita istanza. ( Precedenti: S. 216/2019 - mass. 41621; S. 41/2018 - mass. 40066; S. 125/2016 - mass. 38890; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 166/2010 ) .