Pronuncia 259/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 625, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza dell'11 gennaio 2021, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile - Idoneità a consentire il controllo "esterno" da parte della Corte. (Classif. 112005).

La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo deve consentire alla Corte costituzionale il controllo "esterno" sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, attraverso una motivazione non implausibile del preliminare percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44367; S. 207/2021 - mass. 44264; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 32/2020 - mass. 42279 ).

Reati e pene - Concorso di circostanze - Furto pluriaggravato - Concorso tra circostanza aggravante speciale e circostanza aggravante comune - Previsione della pena della reclusione da tre a dieci anni - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di proporzionalità - Richiesta di intervento che si sovrapporrebbe ad una scelta non manifestamente irragionevole del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Attesa per una complessiva riforma della disciplina sanzionatoria dei reati contro il patrimonio. (Classif. 210012).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce per il reato di furto la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro, limitatamente alle parole «ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61» cod. pen., o, in subordine, nella parte in cui prevede che la pena della reclusione minima sia pari a tre anni anziché a due anni ed un giorno. L'identico trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione censurata per le fattispecie di concorso di due o più circostanze speciali del furto o di una circostanza speciale con una circostanza comune è frutto della scelta legislativa - operata già nella formulazione originaria dell'art. 625 e reiterata in occasione degli interventi che hanno riguardato il furto in abitazione, il furto con strappo e la rapina - di considerare in maniera unitaria la condotta incriminata, nella quale la circostanza aggravante comune diviene elemento essenziale di un distinto reato aggravato tipico. A tale opzione, di per sé non manifestamente irragionevole, finirebbe per sovrapporsi l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dando luogo ad un parziale nuovo quadro sanzionatorio del furto pluriaggravato e surrogandosi in maniera comunque assai limitata alla ben più ampia riforma di sistema della disciplina sanzionatoria che l'art. 625 cod. pen. e, in generale, i reati contro il patrimonio attendono ormai da decenni. ( Precedenti: S. 117/2021; S. 190/2020; S. 136/2020; S. 268/1986; S. 18/1973; S. 22/1971 ).