Pronuncia 50/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), e dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 13-16 maggio 2019 e il 26 giugno-1° luglio 2020, depositati in cancelleria il 15 maggio 2019 e il 6 luglio 2020, iscritti, rispettivamente, al n. 58 del registro ricorsi 2019 e al n. 57 del registro ricorsi 2020, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico Gullo e Gianclaudio Festa per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019); 2) dichiara, in via consequenziale, si sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Nome sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Integrazione di aziende ospedaliere regionali - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Risoluzione, senza indennizzo, dei rapporti di lavoro degli organi delle aziende ospedaliere integratesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 2
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 3
- legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 4
- legge della Regione Calabria-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Integrazione di due aziende ospedaliere di Catanzaro - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 1
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 2
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento della residua questione.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 1
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 2
Parametri costituzionali
Ricorso in via principale - Impugnazione per motivi corrispondenti a quelli indicati in altro ricorso, cui la delibera di impugnazione fa rinvio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 4
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 4
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disposizioni strettamente correlate ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 3
- legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 5
- legge della Regione Calabria-Art. 10
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27