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Pronuncia 50/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), e dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 13-16 maggio 2019 e il 26 giugno-1° luglio 2020, depositati in cancelleria il 15 maggio 2019 e il 6 luglio 2020, iscritti, rispettivamente, al n. 58 del registro ricorsi 2019 e al n. 57 del registro ricorsi 2020, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria; udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Domenico Gullo e Gianclaudio Festa per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019); 2) dichiara, in via consequenziale, si sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Nome sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Integrazione di aziende ospedaliere regionali - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Risoluzione, senza indennizzo, dei rapporti di lavoro degli organi delle aziende ospedaliere integratesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l ), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 che, nel disporre l'integrazione di alcune aziende ospedaliere regionali, includono il Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro. L'intera legge reg. Calabria n. 6 del 2019 è stata abrogata ad opera dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e le impugnate disposizioni non hanno medio tempore trovato applicazione. Inoltre, la circostanza che la norma di espressa abrogazione della legge regionale n. 6 del 2019 costituisca una previsione autonoma, non impugnata, esclude il rischio che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dalla legge reg. Calabria n. 1 del 2020, riproduttive di quelle abrogate della legge regionale n. 6 del 2019, possa comportarne la reviviscenza.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 3
  • legge della Regione Calabria-Art. 1, comma 4
  • legge della Regione Calabria-Art. 2, comma 1

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Integrazione di due aziende ospedaliere di Catanzaro - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni rispettivamente dettate dai commi 1 e 2 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - dispongono l'integrazione dell'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" con l'Azienda universitaria "Mater Domini", entrambe di Catanzaro. La disposta integrazione non costituisce una fusione per incorporazione dell'una azienda nell'altra, ma dà luogo - con modalità procedimentali diverse da quelle previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 517 del 1999 - ad una istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 1
  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 2

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per uno dei parametri evocati - Assorbimento della residua questione.

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020, resta assorbita la censura relativa alla lesione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 1
  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 2

Parametri costituzionali

Ricorso in via principale - Impugnazione per motivi corrispondenti a quelli indicati in altro ricorso, cui la delibera di impugnazione fa rinvio - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per la mancata corrispondenza, in relazione al parametro dedotto, dei motivi proposti nel ricorso con quelli indicati nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. La delibera menziona espressamente la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dell'art. 120 Cost., richiamando quanto indicato nel ricorso con cui è stata impugnata la corrispondente misura disposta dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2019, di cui riproduce quindi i contenuti.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 4

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Illegittimità costituzionale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 9, comma 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che - nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni dettate dal comma 3 dell'abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 - secondo cui il protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, è sottoscritto non solo dal Rettore dell'Università degli Studi e dal Commissario ad acta , ma anche dal Presidente della Giunta regionale. La norma regionale interferisce oggettivamente con le funzioni e i compiti demandati al commissario ad acta , poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, con cui quest'ultimo è stato nominato, attribuisce solo ad esso - e non anche al Presidente della Regione - l'incarico di definire e stipulare il protocollo d'intesa con l'Università, in coerenza con la normativa vigente. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 166 del 2020, n. 94 del 2019 e n. 190 del 2017 ).

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 4

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Disposizioni strettamente correlate ad altre dichiarate costituzionalmente illegittime - Illegittimità costituzionale consequenziale.

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - gli artt. 9, commi 3 e 5, e 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. Tali disposizioni sono strettamente correlate, conseguenti e funzionali a quelle, dichiarate costituzionalmente illegittime, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della medesima legge regionale.

Norme citate

  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 3
  • legge della Regione Calabria-Art. 9, comma 5
  • legge della Regione Calabria-Art. 10

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27