Pronuncia 83/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 (recte: art. 148, comma 3) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dal Tribunale ordinario di Trieste, in composizione monocratica, con ordinanza del 16 gennaio 2020, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale - Impugnativa rivolta all'intero articolo - Limitazione, in base al tenore delle censure, ad uno dei commi impugnati.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del d.P.R. n. 115 del 2002, sebbene le censure siano indirizzate dal rimettente all'intero articolo, esse, poiché relative all'omessa previsione di un'anticipazione erariale, devono intendersi riferite specificamente al comma 3 della disposizione, che riguarda appunto le spese anticipate dall'erario nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 148, comma 3

Spese di giustizia - Eredità giacente - Compenso del curatore - Anticipazione erariale ove la procedura sia stata attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredità sia incapiente - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto alla tutela del lavoro e alla retribuzione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 35 e 36 Cost. - dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. La natura occasionale della prestazione dell'ausiliario del magistrato, così come del difensore d'ufficio, impedisce di ricostruirne l'incidenza sulla formazione del reddito complessivo del singolo prestatore e quindi non consente neppure di impostare la valutazione del relativo compenso nei termini della retribuzione adeguata e sufficiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 148, comma 3

Spese di giustizia - Eredità giacente - Compenso del curatore - Anticipazione erariale ove la procedura sia stata attivata d'ufficio, non vi siano eredi accettanti e l'eredità sia incapiente - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario. L'omessa previsione dell'anticipazione erariale determina un'irragionevole disparità di trattamento in danno del curatore dell'eredità giacente rispetto agli altri ausiliari del giudice, in favore dei quali è garantita l'effettività del diritto al compenso, ed evidenzia un'irragionevolezza intrinseca della norma in rapporto alla sua stessa finalità, corrispondente all'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della vicenda successoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 174 del 2006 e n. 302 del 1985; ordinanze n. 446 del 2007, n. 368 del 1994 e n. 488 del 1993 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 148, comma 3

Parametri costituzionali