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Pronuncia 146/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento penale a carico di D. L.P. con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021. Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Azione e difesa (diritti di) - In genere - Natura di principio supremo. (Classif. 031001)

Il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. costituisce principio supremo dell'ordinamento costituzionale. ( Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44599; S. 238/2014 - mass. 38136; S. 232/1989; S. 18/1982 - mass. 9566, mass. 9568 ).

Parametri costituzionali

Processo penale - In genere - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Natura e finalità. (Classif. 199001)

L'istituto della messa alla prova è uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi; al contempo, esso disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, ma con innegabili connotazioni sanzionatorie, che conduce, in caso di esito positivo, all'estinzione del reato. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 91/2018 - mass. 40073; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 240/2015 - mass. 38624 ).

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Facoltà dell'imputato di rivalutare le proprie scelte difensive in ordine ai riti alternativi - Fondamento costituzionale. (Nel caso di specie: Illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere la messa alla prova a seguito di nuova contestazione di un reato connesso). (Classif. 199009)

Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. ( Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737, mass. 20738 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi - del tutto analoga - di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168- bis , quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria. Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663, mass. 36664 ).