Pronuncia 96/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 153 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Messina nel procedimento penale a carico di A. G. e altri, con ordinanza del 28 novembre 2018, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Thu Apr 14 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce manipolative - Limiti - Esclusione laddove il vulnus riscontrato richieda interventi normativi di sistema - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 204006).

La questione è inammissibile laddove il rimedio al vulnus riscontrato richieda interventi normativi di sistema, implicanti scelte di fondo tra opzioni alternative rientranti tutte nella discrezionalità del legislatore. ( Precedenti: S. 259/2021 - mass. 44434; S. 240/2021 - mass. 44425; S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 250/2018 - mass. 40626; S. 252/2012 - mass. 36713 ).

Processo penale - In genere - Possibile differenza tra i poteri processuali dell'accusa e della difesa, giustificata dalla posizione istituzionale del pubblico ministero e da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia - Necessaria ragionevolezza della deroga al principio di parità tra accusa e difesa. (Classif. 199001).

Nel processo penale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. ( Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44600; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 34/2020 - mass. 42625 )

Notificazioni - Nel processo penale - Notificazioni e comunicazioni delle parti o dei difensori - Possibilità di provvedere alle notificazioni al pubblico ministero anche mediante posta elettronica certificata (PEC) - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e della ragionevole durata del processo, nonché lesione del diritto di difesa - Inammissibilità delle questioni - Pressante auspicio perché il legislatore delegato confermi la facoltà per il difensore, introdotta fino al 31 dicembre 2022 per provvedere all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di giovarsi di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. (Classif. 162005).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 cod. proc. pen., sollevate dal GUP del Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata (PEC). Se è innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020, dovuta all'epidemia da COVID-19, trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale - in quanto al PM era consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore, senza ragionevoli giustificazioni, per le notificazioni al pubblico ministero -, d'altra parte le modifiche normative nel frattempo intervenute fanno sì che la richiesta del giudice a quo sia ormai in conflitto con la diversa scelta compiuta dal legislatore del 2020 di prevedere - quanto meno sino al 31 dicembre 2022 - che memorie, documenti, richieste e istanze del difensore al pubblico ministero (compresa quella di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 415- bis , comma 3, cod. proc. pen.) siano depositati sul portale del processo penale telematico (PPPT), anziché inviati mediante PEC. Inoltre, l'auspicata pronuncia di illegittimità costituzionale rischierebbe di determinare essa stessa nuove disarmonie e incongruenze, perché, anzitutto, l'introduzione della facoltà, per le parti e i difensori, di effettuare notificazioni al PM tramite PEC presuppone una complessa attività di normazione primaria e secondaria, volta a creare le condizioni pratiche perché tale facoltà possa essere utilmente esercitata, che esorbita dai poteri della Corte costituzionale, la quale non potrebbe con la propria pronuncia assicurare il corretto funzionamento dei flussi comunicativi. Infine, l'intervento richiesto si sovrapporrebbe in maniera disorganica all'esercizio della delega di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 134 del 2021, finalizzata a introdurre una compiuta e stabile disciplina del processo penale telematico. Va tuttavia formulato il pressante auspicio che il Governo dia puntuale attuazione alla delega indicata, confermando così anche per il futuro la facoltà per il difensore di giovarsi di modalità telematiche per l'effettuazione di notificazioni e depositi presso l'autorità giudiziaria. Ciò in coerenza con il dovere costituzionale di assicurare piena effettività al diritto di difesa, e assieme di superare definitivamente l'irragionevole disparità di trattamento tra parte pubblica e privata ravvisata, a ragione, dal rimettente.