Pronuncia 48/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Maccauso Antonio, iscritta al n. 115 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinge l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 12 giugno 1961 dal Tribunale di Catanzaro, sulla legittimità costituzionale dell'art. 102 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Giovanni Cassandro

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 48/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELL'INCIDENTE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE AI FINI DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO.

Il giudizio di rilevanza e' di competenza del giudice a quo, e la Corte non puo' procedere all'esame della sua fondatezza, segnatamente nei casi nei quali esso attenga all'estensione della competenza e all'esercizio dei poteri spettanti all'autorita' giurisdizionale che solleva la questione di legittimita'.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 48/62 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE. ELEZIONI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 102: INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENSIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - RAGIONE GIUSTIFICATRICE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

In virtu' della norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione il legislatore ordinario puo' regolare con norme speciali situazioni speciali rispettando, in ogni caso, gli espliciti divieti previsti in detto articolo e curando che il regolamento di tali situazioni non sia manifestamente arbitrario e irrazionale. L'art. 102, ultimo comma, del T.U. delle leggi elettorali 16 maggio 1960, n. 570, escludendo l'applicabilita' ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento differenziato previsto per tali reati trova la ragione giustificatrice nella natura della materia alla quale essi si riferiscono e nella necessita' di un'efficacia immediata che in tale materia deve essere riconosciuta alla pena e alle misure che alla pena conseguono. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 102

Parametri costituzionali

SENT. 48/62 C. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CRITERI PER LA CONCESSIONE - QUANTITA' DELLA PENA, GRAVITA' E QUALITA' DEL REATO.

L'istituto della sospensione della pena va valutato tenendo presente sia il fine della rieducazione del colpevole, sia il limite ed i criteri indicati, rispettivamente, negli artt. 163 e 164 Codice penale. Il legislatore ordinario, essendosi ispirato, nel regolare la concessione della sospensione della pena, al criterio della gravita' del reato ed al criterio quantitativo della pena, ben poteva, nel negare la sospensione della pena, - salvi sempre i precetti o principi generali garantiti dalla Costituzione - fare riferimento, oltre che al criterio della gravita' del reato e a quello quantitativo della pena, anche all'altro della qualita' dei reati, quando questi, cioe', siano di tale natura da richiedere che la pena irrogata esplichi senza limitazioni la sua propria funzione intimidativa e reintegrativa dei diritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 27 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali