Pronuncia 39/1965

Sentenza

Collegio

Composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1964 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Invernizzi Maria Francesca, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Mon May 31 1965 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 39/65 A. LIBERTA' RELIGIOSA - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 8, 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La maggiore ampiezza e intensita' della tutela penale della religione cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e intensita' delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche' e' basata sulla posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa cattolica. L'art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di capacita' e di attivita' delle confessioni religiose poiche' il bene protetto non e' la capacita' giuridica di agire della Chiesa cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli italiani, e non contrasta percio' con l'art. 20 Cost.

SENT. 39/65 B. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - IRRILEVANZA DELLA DIVERSITA' DI RELIGIONE DEI CITTADINI - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 3 Cost. esclude esplicitamente che la differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini, ma l'art. 402 cod. pen. non da' luogo a una distinzione nella posizione giuridica dei cittadini basata sulla religione. La norma penale si riferisce indistintamente a tutti i destinatari, qualunque sia la loro religione, cosicche' la fede religiosa non ha alcuna rilevanza nella identificazione del soggetto attivo del reato. La norma non protegge, dal lato passivo, la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi appartengono, ne' attribuisce ad essi un vantaggio valutabile giuridicamente: il singolo cattolico non e' il titolare dell'interesse protetto.

Parametri costituzionali

SENT. 39/65 C. LIBERTA' RELIGIOSA - EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE - COSTITUZIONE, ART. 8 - INTERPRETAZIONE - DIVERSA CONSIDERAZIONE E TUTELA PENALE DELLE VARIE CONFESSIONI IN RELAZIONE ALLA DIFFERENTE RILEVANZA NELLA COMUNITA' STATALE - VILIPENDIO DELLA RELIGIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'uguale protezione della liberta' delle religioni non esclude che possa considerarsi differentemente una confessione religiosa in relazione alla diversa rilevanza nella comunita' statale, sempreche' la distinzione non implichi limitazione della liberta' di ciascuna confessione. L'uguale diritto alla liberta' non significa diritto ad una uguale tutela penale.

Parametri costituzionali