Pronuncia 31/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 330 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 luglio 1966 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Agostinelli Ottavio, Balsimelli Luciano, Merola Salvatore ed altri, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967; 2) ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Sica Giovanni, Giacomi Vittorio, Bontatti Luigi, Santandrea Filippo ed altri, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968; 3) ordinanza emessa il 7 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Corsi Bernardino ed altri, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968. Visti gli atti di costituzione di Balsimelli ed altri, Merola ed altri, Sica, Giacomi, Bontatti e Santandrea; udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi gli avvocati Ugo De Leone, Guido Martuscelli, Vincenzo Summa, Luciano Ventura, Massimo Severo Giannini e Benedetto Bussi, per le parti private costituite.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilità allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 31/69 A. SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 330 COD. PENALE - PERMANENZA IN VIGORE NONOSTANTE L'ABROGAZIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO.

L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo percio' essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o piu' persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non puo' ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto piu' che la genericita' della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalita' rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.

Norme citate

SENT. 31/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONE INTERPRETATIVA - LIMITI.

Allorche' si renda necessario per decidere della loro applicabilita' alle leggi denunciate, la Corte costituzionale puo' accertare quali siano i limiti del diritto di sciopero che sono previsti dall'art. 40 della Costituzione e la cui determinazione e' demandata al legislatore. Quest'ultimo infatti non puo' esercitare tale suo potere in modo tale da ledere altri principi costituzionali, indirizzati alla tutela o di beni singoli, pari ordinati rispetto a quelli affidati all'autotutela di categoria, oppure alle esigenze necessarie ad assicurare la vita stessa della comunita' e dello Stato. Ne' puo' ammettersi che l'intervento della Corte si renda possibile solo dopo che il potere predetto sia stato esercitato ed in confronto della legge a tale scopo emanata, perche', a parte l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite, il vincolo a carico del legislatore, proveniente da una fonte sopraordinata, com'e' la Costituzione, precede e condiziona la sua attivita'. Il compito affidato alla Corte, tuttavia, non puo' spingersi al di la' della determinazione del criterio generale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 40 della Costituzione: compete invece al giudice di merito procedere all'applicazione del criterio stesso ai casi concreti, in base alla valutazione di tutti gli elementi che, nelle singole situazioni, concorrono a far decidere circa l'appartenenza a categorie per le quali il riconoscimento del diritto all'astensione collettiva dal lavoro rischi di compromettere funzioni o servizi da considerare essenziali per il loro carattere di preminente interesse generale, ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962.

Parametri costituzionali

SENT. 31/69 C. SCIOPERO - LIMITI SOGGETTIVI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA'.

La tesi enunciata dalle ordinanze di rimessione secondo cui l'art. 40 della Costituzione, prevedendo solo limitazioni all'esercizio del diritto, non tollera che esse si estendano alla sua titolarita', si dimostra inesatta sulla base dell'osservazione che queste ultime sono necessariamente collegate alle prime. Infatti, una volta ammesso, com'e' indubbio, che la liberta' di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto, di liberta' di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre liberta' costituzionalmente garantite, com'e' quella consentita a quanti non aderiscono allo sciopero, di continuare nel loro lavoro, o altri diritti ugualmente protetti, quale quello di poter continuare a fruire dei beni patrimoniali privati o di appartenenza pubblica senza che essi siano esposti al pericolo di danneggiamenti o ad occupazioni abusive, se ne deve dedurre che, gia' pur sotto questo circoscritto punto di vista, non sia contestabile l'esigenza di limitare il diritto in parola per coloro cui siano demandati compiti rivolti ad assicurare il rispetto degli interessi che potrebbero riuscire compromessi da scioperanti indotti a sostenere le proprie ragioni con intimidazioni o violenze, e rispetto a cui si rende indispensabile l'impiego di congrui mezzi di prevenzione e di repressione. Rilievo ancora maggiore assumono le prospettate esigenze garantiste quando si abbia riguardo ai valori fondamentali legati all'integrita' della vita e della personalita' dei singoli, la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato. Cfr.: 123/1962, 124/1962.

Parametri costituzionali

SENT. 31/69 D. EGUAGLIANZA - LIMITI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA' DI LIMITI SOGGETTIVI.

All'ammissibilita' di limiti soggettivi all'esercizio del diritto di sciopero non osta l'art. 3 della Costituzione, dato che l'eguaglianza nel godimento dei diritti puo' farsi valere fino a quando sussista parita' di situazioni e tale presupposto non si verifica per i preposti ad organi e per gli appartenenti a corpi che importano l'assoggettamento dei medesimi a quei particolari doveri ai quali e' legato il conseguimento della finalita' di tutela di quei valori fondamentali la cui salvaguardia costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato.

SENT. 31/69 E. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - RAPPORTI - AMMISSIBILITA' DI LIMITI SOGGETTIVI.

Anche ad ammettere che la liberta' di associazione di categoria, per coloro il cui rapporto di lavoro non sia regolato dalla contrattazione collettiva, trovi fondamento nell'art. 39 della Costituzione, e non debba piuttosto farsi discendere dal principio consacrato nell'art. 18 della medesima, e pur tenendo presente quanto la Corte ha statuito con le due sentenze n. 29 del 1960 e n. 141 del 1967, secondo cui la liberta' di organizzazione sindacale trova il suo necessario corollario nella liberta' di azione, non puo' senz'altro farsene discendere in ogni caso una sua indiscriminata pienezza di esercizio, giacche' anche la stessa liberta' di azione, considerata in se' e nel sistema, non puo' non risultare limitata. Alla stregua del criterio delineato va altresi' inteso l'art. 81, lett. e), della legge delegata n. 3 del 1957. Cfr.: 29/1960, 141/1967.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 81 LETT.E)

SENT. 31/69 F. SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - DIVIETO PENALMENTE SANZIONATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 330, primo e secondo comma, del codice penale, limitatamente all'applicabilita' di esso allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. Cfr.: 123/1962, 124/1962.

Parametri costituzionali