Pronuncia 31/1969
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 330 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 luglio 1966 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Agostinelli Ottavio, Balsimelli Luciano, Merola Salvatore ed altri, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967; 2) ordinanza emessa il 2 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Sica Giovanni, Giacomi Vittorio, Bontatti Luigi, Santandrea Filippo ed altri, iscritta al n. 82 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968; 3) ordinanza emessa il 7 marzo 1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Corsi Bernardino ed altri, iscritta al n. 107 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968. Visti gli atti di costituzione di Balsimelli ed altri, Merola ed altri, Sica, Giacomi, Bontatti e Santandrea; udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi gli avvocati Ugo De Leone, Guido Martuscelli, Vincenzo Summa, Luciano Ventura, Massimo Severo Giannini e Benedetto Bussi, per le parti private costituite.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 330, primo e secondo comma, del Codice penale, limitatamente all'applicabilità allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SANDULLI
Massime
SENT. 31/69 A. SCIOPERO - SCIOPERO DEI PUBBLICI FUNZIONARI - SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 330 COD. PENALE - PERMANENZA IN VIGORE NONOSTANTE L'ABROGAZIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO.
Norme citate
- codice penale-Art. 330
- legge-Art. 19
SENT. 31/69 B. CORTE COSTITUZIONALE - FUNZIONE INTERPRETATIVA - LIMITI.
Parametri costituzionali
SENT. 31/69 C. SCIOPERO - LIMITI SOGGETTIVI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA'.
Parametri costituzionali
SENT. 31/69 D. EGUAGLIANZA - LIMITI DEL DIRITTO DI SCIOPERO - AMMISSIBILITA' DI LIMITI SOGGETTIVI.
Parametri costituzionali
SENT. 31/69 E. LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI SCIOPERO - RAPPORTI - AMMISSIBILITA' DI LIMITI SOGGETTIVI.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 81 LETT.E)