Pronuncia 14/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico di Vinciguerra Antonino, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970; 2) ordinanza emessa il 5 marzo 1971 dal pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Eboli Aulo, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di Sapri. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Tue Feb 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 14/73. LIBERTA' DI RELIGIONE - DIRITTO INVIOLABILE - BESTEMMIA CONTRO LA RELIGIONE CATTOLICA - INCRIMINAZIONE - LIMITAZIONE GIUSTIFICATA E RAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - AUSPICIO DI INTERVENTO LEGISLATIVO. (ART. 724 COD. PEN.; ARTT. 3, 8, 19 E 21 COST.).

La liberta' di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata alla sola religione cattolica e' dovuta alla valutazione, di competenza del legislatore, in ordine all'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio' dichiarata non fondata. Sarebbe peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale anche al sentimento religioso degli acattolici.