Pronuncia 167/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale e degli artt. 274 e 612, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento di esecuzione nei confronti di Cardillo Antonio, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971; 2) ordinanza emessa l'11 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento di esecuzione nei confronti di Mori Nilo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972; 3) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di Pisa nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bruno Giuseppe, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto 1972. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Nov 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 167/73 A. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ARTT. 188, PRIMO COMMA, 189, PRIMO COMMA, N. 3; COD. PROC. PEN., ARTT. 274, 612, TERZO COMMA - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUA NATURA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto e' obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacita' contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensi' un effetto dell'illecito che e' sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.

Norme citate

SENT. 167/73 B. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - COD. PEN., ART. 188, PRIMO COMMA - SANCISCE L'OBBLIGO DI RIMBORSO, MA NON DETERMINA L'AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO CARCERARIO - NON SONO VIOLATI L'ART. 36, NE' L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 188 cod. pen., nella parte in cui pone l'obbligo del rimborso delle spese di mantenimento anche a carico del condannato povero non ammesso al lavoro, non contrasta con il principio della giusta retribuzione, garantito dall'art. 36 della Costituzione, giacche' la norma denunciata e' comunque estranea alla determinazione dell'ammontare della retribuzione del lavoro carcerario, sancendo soltanto l'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento. Neppure e' violato il principio costituzionale d'uguaglianza, poiche' l'art. 188 del codice penale non concerne ne' consente la pretesa equiparazione tra detenuti ammessi e non ammessi al lavoro, che anzi gli artt. 22 e seguenti dello stesso codice sanciscono l'obbligo del lavoro per tutti i detenuti in espiazione di pena. - cfr. sent. n. 40/1970.