Pronuncia 167/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale e degli artt. 274 e 612, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Napoli nel procedimento di esecuzione nei confronti di Cardillo Antonio, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971; 2) ordinanza emessa l'11 dicembre 1971 dal pretore di Pisa nel procedimento di esecuzione nei confronti di Mori Nilo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972; 3) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di Pisa nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bruno Giuseppe, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 2 agosto 1972. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale, 274, 612, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito: Wed Nov 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 167/73 A. REATI E PENE - SANZIONI CIVILI - COD. PEN., ARTT. 188, PRIMO COMMA, 189, PRIMO COMMA, N. 3; COD. PROC. PEN., ARTT. 274, 612, TERZO COMMA - SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL CONDANNATO - OBBLIGO DI RIMBORSO - SUA NATURA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, 36, PRIMO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 612, comma 3
- codice di procedura penale 1930-Art. 274
- codice penale-Art. 189, comma 1
- codice penale-Art. 188, comma 1