Pronuncia 86/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo, e comma terzo, n. 3, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1973 dal pretore di Stradella nel procedimento penale a carico di Crainz Guido, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973 Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione, dal pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 596, comma primo, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza dal pretore di Stradella, in riferimento agli stessi artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DB MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 86/74 A. REATI E PENE - REATO DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - COD. PEN., ART. 596, TERZO COMMA, N. 3 - DETERMINA UN TRATTAMENTO DIVERSO DI SOGGETTI IMPUTATI DI EGUALI REATI A SECONDA CHE LA PARTE OFFESA FACCIA O MENO LA RICHIESTA IVI PREVISTA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596, comma terzo del codice penale in riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo, e 24 della Costituzione: tale questione, infatti e' stata gia' risolta dalla Corte con le pronunce nn.ri 175 e 188/71 e 103/1973.

SENT. 86/74 B. REATI E PENE - REATO DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - COD. PEN. ART. 596, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE DELLA PROVA LIBERATORIA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 21, comma primo e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 596 comma primo del codice penale. L'art. 596, comma primo cod. pen. non incide ingiustificatamente sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e non nega ne' limita o ostacola l'esercizio del diritto di difesa e di conseguenza non viola il principio di eguaglianza.

SENT. 86/74 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONFLITTO CON L'ALTRUI DIRITTO ALLA PROPRIA REPUTAZIONE ED ONORABILITA' - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE - NON POSTULA CHE SIA CONCESSA ALL'INCOLPATO L'INCONDIZIONATA FACOLTA' DI PROVARE LA VERITA' DELLE SUE AFFERMAZIONI - LIMITI DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - VI RIENTRA L'ONORE DELLA PERSONA.

La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della liberta' di manifestazione del pensiero giacche', anzi, a questa sono posti i limiti derivanti dalla tutela del buon costume e dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti e protetti della Costituzione; tra questi beni non puo' non farsi rientrare anche l'onore della persona, comprensivo del decoro e della reputazione.

Parametri costituzionali