Pronuncia 8/1979
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 176 codice penale e dell'art. 1 legge 12 febbraio 1975, n. 6, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 aprile 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di Cadeddu Giuseppe Raimondo, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1976 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze sull'istanza di Castellino Gaetano, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976; 3) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di Ghiro Adalgisa, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976; 4) ordinanza emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'appello di Trento sull'istanza di Pedroni Guglielmo, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevate dai giudici di sorveglianza dei tribunali di Oristano e di Firenze, rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di Trento in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Oronzo Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMADEI
Massime
SENT. 8/79 A. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DI UNA MISURA MINIMA DI PENA ESPIATA (30 MESI) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 8/79 B. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DI UNA MISURA MINIMA DI PENA ESPIATA (30 MESI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 8/79 C. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA CORTE D'APPELLO ANZICHE` ALLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.
Norme citate
- legge-Art. 1