Pronuncia 8/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 176 codice penale e dell'art. 1 legge 12 febbraio 1975, n. 6, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 aprile 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di Cadeddu Giuseppe Raimondo, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1976 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze sull'istanza di Castellino Gaetano, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976; 3) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di Ghiro Adalgisa, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976; 4) ordinanza emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'appello di Trento sull'istanza di Pedroni Guglielmo, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevate dai giudici di sorveglianza dei tribunali di Oristano e di Firenze, rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di Trento in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 8/79 A. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DI UNA MISURA MINIMA DI PENA ESPIATA (30 MESI) - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE.

Il requisito dell'espiazione di 30 mesi o almeno della meta` della pena, quale condizione per la liberazione condizionale, in luogo della previsione di una espiazione proporzionale alla entita` della pena non impedisce la funzione rieducativa della pena e l'incentivo all'emenda dei condannati a pene minori. Infatti la legge 26 luglio 1975 n. 654 prevede una serie di istituti preordinati a favorire il recupero di condannati a pene di modesta entita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 176, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 8/79 B. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DI UNA MISURA MINIMA DI PENA ESPIATA (30 MESI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Non sussiste illegittima disparita` di trattamento tra i condannati a pene inferiori e i condannati a pene superiori ai cinque anni perche` anche ai primi puo` applicarsi la norma che consente la liberazione condizionale quando non siano espiati 30 mesi o almeno la meta` della pena. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 176, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Parametri costituzionali

SENT. 8/79 C. LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALLA CORTE D'APPELLO ANZICHE` ALLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

Il parere che il giudice di sorveglianza deve rendere, a norma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975 n. 6, alla Corte d'appello, che deve decidere sulla liberazione condizionale del condannato, non ha carattere giurisdizionale; pertanto in tale sede il giudice di sorveglianza difetta di legittimazione a sollevare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della l. 12 febbraio 1975 n. 6, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.).

Norme citate

  • legge-Art. 1