Pronuncia 187/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. (Astensione e ricusazione del giudice) promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lepori Agostino ed altri e la S.p.a. Montepolimeri ed altra iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1982; visti l'atto di costituzione di Lepori Agostino ed altri e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia. Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c., nella parte in cui consentono l'astensione e la ricussione di un giudice che abbia un interesse meramente politico alla controversia, in riferimento agli artt. 21 e 101 Cost.. Considerato che il giudice a quo non fa propria l'interpretazione delle norme denunziate né sostiene che tale sia il diritto vivente, ma assume che essa è quella accolta dal Presidente del Tribunale di Milano; che la questione appare quindi sollevata per tuziorismo e si configura come eventuale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. sollevata dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 187/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. CIV., ARTT. 51 E 52 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI IN CUI IL GIUDICE ABBIA UN INTERESSE MERAMENTE POLITICO ALLA CONTROVERSIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 101 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE CONFIGURATA COME EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo dichiari di non condividere l'interpretazione prospettata e di sollevare la questione solo per "tuziorismo" (nella specie si trattava dell'eventuale contrasto tra gli artt. 51 e 52 c.p.c., in quanto consentono l'astensione e la ricusazione di un giudice che abbia nella causa un interesse meramente politico con gli artt. 21 e 101 Cost.).