Pronuncia 266/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Pretore di Montorio al Vomano nel procedimento penale a carico di Di Cesare Michelino, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984; udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che il Vicepretore Reggente di Montorio al Vomano, nel procedimento penale contro tale Di Cesare Michelino, pronunziava ordinanza 22 luglio 1983 colla quale dichiarava di "accogliere" l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa nei confronti dell'art. 724 cod. pen., in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., in quanto "con il mutar dei tempi si appalesava assai interessante e meritevole d'ogni attenzione e considerazione": e perciò sospendeva "il dibattimento", che rinviava a nuovo ruolo, ordinando la trasmissione degli atti "agli uffici interessati"; che nessuno si è costituito od è intervenuto nel giudizio. Considerato che il Pretore non ha ritenuto di rendere partecipe anche questa Corte del grande interesse attribuito alla questione, di cui nulla è dato conoscere perché l'ordinanza è silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed è assolutamente priva del più vago cenno di motivazione, che, pertanto, la questione così come proposta è assolutamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 cod. pen., sollevata dal Pretore di Montorio al Vomano, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., con ord. 22 luglio 1983 (n. 868/83 reg. ord.). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Mon Dec 03 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 266/84. REATO IN GENERE - BESTEMMIE E MANIFESTAZIONI OLTRAGGIOSE VERSO I DEFUNTI - OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI DELLA QUESTIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 724 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., in quanto "con il mutare dei tempi si appalesava assai interessante e meritevole d'ogni attenzione e considerazione", poiche' l'ordinanza di rimessione e' silente su qualsiasi riferimento ai fatti ed e' assolutamente priva del piu' vago cenno di motivazione.