Pronuncia 64/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2776 del codice civile, in relazione all'art. 2751-bis n. 2, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1983 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra De Razza Carlo e s.p.a. IFI, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984. Visti gli atti di costituzione di De Razza Carlo e dell'IFI, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso. Rilevato che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 15 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro credito anche se assistito da ipoteca"; e che nel presente giudizio si è costituita la parte privata avv. Carlo De Razza ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri; considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6 del 1985). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Fri Mar 08 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROEHRSSEN

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Massime

ORD. 64/85. PRIVILEGIO - CREDITI DI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE - COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI - MANCATA PREVISIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione ne' il minimo riferimento al caso di specie, si elude il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione, pertanto la questione va dichiarata inammissibile. (Manifesta inammissibilita', in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis , n. 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro credito anche se assistito da ipoteca).