Pronuncia 184/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Repetto Giuseppe e Azienda Municipalizzata Trasporti iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 dell'anno 1980; 2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Tribunale di Salerno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Saporito Luigi ed altro e Manzi Giuseppe ed altri iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982. Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova; udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Mon Jul 14 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 184/86 A. ILLECITO CIVILE - EXTRACONTRATTUALE - EFFETTI - "DANNO NON PATRIMONIALE" - NOZIONE - RICHIAMO AL DIRITTO VIVENTE.

Secondo il diritto vivente, l'art. 2059 cod. civ., che, peraltro, pone soltanto una riserva di legge, fa riferimento, con l'espressione "danno non patrimoniale", al solo danno morale subiettivo, per cui si applica soltanto quando all'illecito civile, costituente anche reato, conseguono danni di tal genere.

SENT. 184/86 B. RESPONSABILITA'CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - CARATTERI - FINALITA' - ASSUNZIONE DI COMPITI PREVENTIVI E SANZIONATORI - AMMISSIBILITA' - DANNO MORALE SUBIETTIVO - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO IN RELAZIONE A FATTI ILLECITI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI - DIVIETO PER IL LEGISLATORE ORDINARIO - ESCLUSIONE.

E' innegabile che la responsabilita' civile extracontrattuale, alla quale nel tempo attuale non puo' riconoscersi carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio, sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto quindi alla responsabilita' penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente" alla pena pubblica), quella civile ben puo' assumere compiti preventivi e sanzionatori. Ne' puo' essere vietato al legislatore ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parita' di effetto dannoso (danno morale subiettivo), il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, piu' di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.

SENT. 184/86 C. SALUTE (TUTELA DELLA ) - "DANNO BIOLOGICO" - NOZIONE - DISTINZIONE RISPETTO AL DANNO MORALE E AL DANNO PATRIMONIALE.

Il "danno biologico" consiste nella menomazione dell'integrita' psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrita' e costituisce l'evento interno al fatto illecito, legato da un lato all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalita' e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalita' materiale. Esso e' danno specifico, cioe' un tipo di danno che si identifica con un tipo di evento, mentre il danno morale subiettivo e', invece, un genere di danno-conseguenza, che puo' derivare da una serie numerosa di tipi di eventi; cosi' come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilita' al pari di quello morale, e' il danno patrimonaile, che, a sua volta, puo' derivare da diversi eventi tipici. Diversamente dalle conseguenze morali subiettive o patrimoniali che presuppongono avvenuto l'intero fatto illecito, cioe' il comportamento piu' l'evento, e possono anche mancare in tutto o in parte, il "danno biologico", in quanto evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato.

SENT. 184/86 D. SALUTE (TUTELA DELLA ) - LESIONE DEL BENE- GIURIDICO SALUTE - NOZIONE - APPARTENENZA AD UNA DIMENSIONE VALUTATIVA, DISTINTA DA QUELLA NATURALISTICA - RIFERIMENTO A QUEST'ULTIMA DELLE LOCUZIONI "DANNO BIOLOGICO" E "DANNO FISIOLOGICO" - IMPEDIMENTO PER LE ATTIVITA' EXTRALAVORATIVE NON RETRIBUITE - NECESSITA' DI PROVA - ESCLUSIONE.

La lesione del bene-giuridico salute e' l'intrinseca antigiuridicita' obiettiva del "danno biologico" o "fisiologico", appartiene quindi ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale invece fanno riferimento le locuzioni "danno biologico" e "danno fisiologico". D'altra parte, la menomazione dell'integrita' psico-fisica del soggetto e' evento naturalistico, effettivo, da provare in ogni caso; la lesione giuridica al bene salute si concreta, invece, nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito; e non va provato che la menomazione bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le manifestazioni, le attivita' extralavorative non retribuite, ordinarie che, accanto alle attivita' lavorative retribuite, esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio-psichico.

SENT. 184/86 E. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - DISTINZIONE DAL DANNO MORALE SUBIETTIVO - RISARCIBILITA' - CONDIZIONI.

Anche se il "danno biologico" risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben puo' applicarsi l'art. 2059 cod. civ., ove dal primo (e cioe' dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo, sempreche' pero' il fatto realizzativo del "danno biologico" costituisca anche reato.

SENT. 184/86 F. ILLECITO CIVILE - TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - SITUAZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DIRITTO ALLA SALUTE - VIOLAZIONE - EFFETTI - OBBLIGAZIONE RIPARATORIA. SALUTE (TUTELA DELLA) - COSTITUZIONE, ART. 32, COMMA PRIMO - BENE GIURIDICO COSTITUENTE DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - VIOLAZIONE - EFFETTI - OPERATIVITA' DEL PRECETTO COSTITUZIONALE ANCHE NEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.

Va ribadito che, pur rientrando nella discrezionalita' del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle diverse situazioni, per presupposti e gravita', del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante esclusivamente illecito civile, dalla stessa vanno escluse le "situazioni soggettive costituzionalmente garantite", per cui la violazione del diritto alla salute - trattandosi di un bene tutelato, come diritto fondamentale della persona, direttamente dalla Costituzione (art. 32, comma primo) - nel costituire illecito civile, in quanto il riconoscimento di tale diritto e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non puo' non determinare, di per se', il sorgere dell'obbligazione riparatoria, in conseguenza della integrazione dell'art. 2043 cod. civ. con la disposizione costituzionale. - S. nn. 87/1979; 88/1979.

SENT. 184/86 G. RISARCIMENTO DEL DANNO - COD. CIV., ART. 2043 - "NORMA IN BIANCO" - INDICAZIONE DELL'ILLICEITA' OGGETTIVA DEL FATTO UNICAMENTE ATTRAVERSO L'"INGIUSTIZIA" DEL DANNO PRODOTTO DALL'ILLECITO - CONSEGUENZE IN TEMA DI DIRITTO ALLA SALUTE.

L'art. 2043 cod. civ. e' una sorta di "norma in bianco" in quanto, mentre vi e' espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione e' vietata, essendo l'illiceita' oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l'"ingiustizia" del danno prodotto dall'illecito. Esso quindi contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione presuppone l'esistenza di una norma giuridica primaria, perche' non fa che statuire le conseguenze dell'iniuria, dell'atto contra ius, cioe' della violazione di una norma di diritto obiettivo, integrativa del precetto non espresso. Pertanto, il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto alla persona umana, comporta il riconoscimento che l'art. 32, primo comma, Cost. integra l'art. 2043 cit., completandone il precetto primario.

SENT. 184/86 H. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - FONDAMENTO - CONTENUTO.

E' l'ingiustizia (lesione del diritto alla salute) insita nel fatto menomativo della integrita' bio-psichica, il fondamento giuridico del risarcimento del "danno biologico" ed eventualmente, ove esistano, anche di altre conseguenze.

SENT. 184/86 I. RISARCIMENTO DEL DANNO - NATURA - SANZIONE ESECUTIVA DEL PRECETTO PRIMARIO - FINALITA' - RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO TRA GLI INTERESSI PRIVATI IN GIOCO - DIVERSITA' DALLE SANZIONI PUNITIVE.

Il risarcimento del danno, che e' una sanzione riparatoria appartenente alla categoria delle sanzioni "esecutive" del precetto primario, tende a ripristinare l'equilibrio tra gli interessi privati in gioco, segue alla violazione della norma di diritto privato e, pertanto, soprattutto alla lesione dell'oggetto specifico, immediatamente garantito dalla stessa norma; si distingue, quindi, nettamente dalla pena, che appartiene invece alla categoria delle sanzioni punitive, e, di conseguenza, tende principalmente a rieducare il reo od a riaffermare l'autorita' statale ed a prevenire i pericoli sociali indiretti (recidiva, vendetta privata, ecc.); consegue alla violazione della norma di diritto penale e, pertanto, soprattutto alla lesione degli oggetti giuridici mediati, garantiti precipuamente dalla norma penale.

SENT. 184/86 L. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - DISTINZIONE DI TALE DANNO DA QUELLO PATRIMONIALE OD ECONOMICO - RATIO DEL DIVIETO DI MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA - IDENTITA' CON QUELLA DELLA RISARCIBILITA' DEL DANNO PATRIMONIALE.

Va ribadito che il "danno biologico" e' nettamente distinto da quello patrimoniale od economico; che assume un ruolo autonomo sia in relazione al lucro cessante da invalidita' lavorativa (temporanea o permanente) in concreto incidente sulla capacita' di guadagno del danneggiato sia nei confronti del danno morale in senso stretto; che e' sempre presente nell'avvenuta menomazione psico-fisica, e sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del lucro cessante e del danno morale. Ciononostante, da una parte il risarcimento del detto danno costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del lucro cessante (non potendovi essere risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessario preliminare risarcimento del "danno biologico"); e dall'altra parte, la ragione per la quale e' vietato causare menomazioni dell'integrita' psico-fisica (ossia la tutela delle manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto, sia lavorativa che extralavorativa) e' quella stessa che fonda la risarcibilita' del danno patrimoniale, in quanto e' una sola la ratio del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ..

SENT. 184/86 M. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE EXTRACONTRATTUALE - COD. CIV., ART. 2043 - INTERPRETAZIONE IN CORRELAZIONE AI PRECETTI COSTITUZIONALI CHE TUTELANO VALORI PERSONALI - RICHIESTA DI AUTONOMO RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO" - CONTENUTO.

La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, impone che l'art. 2043 cod. civ. vada correlato agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, sia letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. Cio' comporta che detto articolo, correlato all'art. 32 Cost., vada necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi i danni morali subiettivi che vanno risarciti ex art. 2059 cod. civ. solo quando l'illecito civile costituisca anche reato) di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. Ne consegue che la richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del "danno biologico" contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria ex art. 32 Cost., la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043, al contenuto dell'iniuria, di cui allo stesso articolo, ed alla comprensione (non piu' limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali.

SENT. 184/86 N. RISARCIMENTO DEL DANNO - ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - VIOLAZIONE DI DIRITTI DICHIARATI FONDAMENTALI DALLA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' DI LIMITAZIONI LEGISLATIVE ALLA TUTELA RISARCITORIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL "DANNO BIOLOGICO".

Anche a voler ammettere che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento, di un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per se', sia risarcibile, ma la medesima purche' conseguano danni di un certo genere), va pero' sottolineato che cio', in ogni caso, non puo' accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Pertanto, dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ., e' posta una norma che, per volonta' della Carta costituzionale, non puo' limitare in alcun modo il risarcimento del "danno biologico".

SENT. 184/86 O. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - NATURA NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA' - LIMITI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SALUTE (TUTELA DEL) - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - RISARCIBILITA' - LIMITI - RICHIAMO AL DIRITTO VIVENTE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - cc art. 2059. - cst artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo.

L'art. 2059 cod. civ., con l'ammettere, secondo il diritto vivente, la risarcibilita' del solo danno morale soggettivo (e cioe' del danno consistente nel "transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso" appartenente, come del resto il danno patrimoniale, alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto), prevede il risarcimento del "danno biologico" (il quale e' invece danno specifico, cioe' rappresenta l'evento del fatto lesivo della salute) soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi. Ma, riguardo a tale limite, non si pongono problemi di costituzionalita', in quanto il collegamento dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente, ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana e quindi anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno biologico" qui considerato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2059 cit., denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto prevede la risarcibilita' del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.), solo se conseguenza di un reato).

SENT. 184/86 P. RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - DIRITTO ALLA SALUTE - LESIONE - "DANNO BIOLOGICO" - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI - CAUTELE.

Il criterio liquidativo del "danno biologico" deve rispondere, per un corretto giudizio, da un lato ad un'uniformita' pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non puo' essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e dall'altro ad elasticita' e flessibilita', al fine di adeguare la liquidazione del caso esaminato all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attivita' della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato. E, poiche' a seguito del fatto lesivo della salute vanno altresi' risarciti, ove si verifichino, sia i danni- conseguenze di carattere patrimoniale (esempio: lucro cessante), con altra autonoma voce - ex artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ. - sia i danni morali subiettivi, in presenza, nel fatto, anche dei caratteri del reato - ex art. 2059 cod. civ., - il cumulo che viene a realizzarsi tra le tre voci di danno, pur generando pericoli di sperequazioni (i soggetti che percepiscono un attuale reddito lavorativo hanno diritto a richiedere una voce di danno in piu') dovrebbe consigliare cautela nella loro liquidazione.