Pronuncia 278/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, 228, comma secondo, e 198 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 52 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1989 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Aleci Mario, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 52 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 14 novembre 1989; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma secondo e 198, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale militare territoriale di Padova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Thu May 31 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 278/90 A. REATI MILITARI - SCRIMINANTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITA' PER LE SOLE IPOTESI DI REAZIONE AD OFFESA MEDIANTE VIOLENZA E NON ANCHE A QUELLE DI REAZIONE AD AGGRESSIONI ALLA INTEGRITA' MORALE E ALLA TRANQUILLITA' PSICOLOGICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Inammissibilita' della questione per irrilevanza, risultando nella specie esserci stata vera e propria "violenza" nei sensi di cui all'art. 43 del cod. pen. mil. di pace, sub specie di "maltrattamenti", e non sussistendo peraltro gli estremi della legittima difesa, dato che la violenza al momento del fatto si era ormai esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale.

Norme citate

SENT. 278/90 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - CIRCOSTANZA DELLA PROVOCAZIONE - PREVISIONE COME ATTENUANTE E NON COME SCRIMINANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'impossibilita' di considerare come scriminante, riguardo al delitto di insubordinazione con ingiuria, la circostanza della provocazione, cosi' come previsto nel contesto dei delitti contro la persona (ingiuria e diffamazione fra militari) e' giustificata dal fatto che l'ingiuria contenuta in quest'ultimo delitto non puo' essere equiparata a quella prevista per i reati di ingiuria e diffamazione fra militari perche' diverso e' il bene giuridico tutelato: l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione rappresenta non soltanto un'offesa all'onore personale del superiore, ma anche un'offesa al prestigio e alla dignita'che gli provengono dall'essere espressione dell'autorita' militare nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare che intercorre in quell'ordinamento fra superiore e inferiore - (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.).

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 198
  • codice penale militare di pace-Art. 228, comma 2

SENT. 278/90 C. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - INAPPLICABILITA' DELLA SCRIMINANTE DELL'ART. 4 DEL D.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La mancata estensione all'ordinamento penale militare della scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, si giustifica in quanto la prospettiva di quest'ultima e' il rapporto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante e' dovuta, al piu', la deferenza di civilta' che il costume comporta nei confronti di chi ne esercita le funzioni, mentre nell'ordinamento militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto gerarchico cui ogni militare e' soggetto nei confronti del superiore in grado, a garanzia del bene irrinunciabile della disciplina militare, che e' alla base, e senza il quale si avrebbe la sovversione, dell'ordinamento militare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.). - Cfr. massima B.

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 198
  • codice penale militare di pace-Art. 228, comma 2