Pronuncia 278/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, 228, comma secondo, e 198 del codice penale militare di pace in relazione all'art. 52 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1989 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Aleci Mario, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 52 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 14 novembre 1989; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, comma secondo e 198, codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, primo comma, della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale militare territoriale di Padova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ettore Gallo
Data deposito: Thu May 31 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 278/90 A. REATI MILITARI - SCRIMINANTE DELLA LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITA' PER LE SOLE IPOTESI DI REAZIONE AD OFFESA MEDIANTE VIOLENZA E NON ANCHE A QUELLE DI REAZIONE AD AGGRESSIONI ALLA INTEGRITA' MORALE E ALLA TRANQUILLITA' PSICOLOGICA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice penale-Art. 52
- codice penale militare di pace-Art. 42
Parametri costituzionali
SENT. 278/90 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - CIRCOSTANZA DELLA PROVOCAZIONE - PREVISIONE COME ATTENUANTE E NON COME SCRIMINANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 198
- codice penale militare di pace-Art. 228, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 278/90 C. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON INGIURIA - INAPPLICABILITA' DELLA SCRIMINANTE DELL'ART. 4 DEL D.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N. 288 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 198
- codice penale militare di pace-Art. 228, comma 2