Pronuncia 354/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Lucera nel procedimento penale a carico di Lombardi Salvatore, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lucera spediva decreto di citazione a giudizio a carico di Lombardi Salvatore prestando preventivamente il proprio consenso alla celebrazione del processo con rito abbreviato; e che, intervenuta la conforme richiesta dell'imputato, gli atti venivano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, a norma dell'art. 556, secondo comma, del codice di procedura penale; che, all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera, rilevato "che gli atti dell'indagine preliminare non appaiono idonei alla definizione del processo in questa sede poiché non appaiono raccolti tutti gli elementi di prova prospettatigli nelle indagini", ha, con ordinanza del 20 febbraio 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, non in grado di decidere sulla richiesta dell'imputato e sul concomitante consenso del pubblico ministero quanto alla definizione del processo con rito abbreviato, per essere il processo stesso non definibile allo stato degli atti, di utilizzare lo strumento previsto dall'art. 422 del codice di procedura penale, vale a dire di indicare alle parti "ulteriori informazioni ai fini della decisione", imponendogli, invece, "la contestuale ed immediata citazione dell'imputato per il dibattimento"; che, secondo il giudice a quo, l'invocata procedura sarebbe da ritenere non incompatibile con la "mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, giacché comunque alcune delle norme ad essa relative sono applicabili in virtù del richiamo" all'art. 420 "operato dall'art. 561", primo comma, del codice di procedura penale; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, in attuazione dell'art. 2, n. 103, della legge 18 febbraio 1987, n. 81, il procedimento pretorile è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare; che, invece, lo strumento prefissato dall'art. 422 del codice di procedura penale, invocato dal rimettente, attraverso cui si consente al giudice, terminata la discussione, di indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni, è in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare; che il detto strumento è del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario nei confronti del quale, in base al disposto dell'art. 441, primo comma, "si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste" per tale udienza, "fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423"; che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto alla base dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lucera con ordinanza del 20 febbraio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 354/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIP - INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 422 COD.PROC.PEN. - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DOVUTA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL DIBATTIMENTO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU PRESUPPOSTO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Il procedimento pretorile e' caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. e' tipico dell'udienza preliminare ed e' in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non puo' percio' sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalita', per la mancata previsione di tale utilizzazione.