Pronuncia 356/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi primo e secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dell'art. 1916 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 19 settembre 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Salambat Claudio contro l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) ed altro, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2. - ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Strobietto Arturo e Ditta Elmex ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., di Salambat Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'avvocato Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e gli Avvocati dello Stato Stefano Onufrio e Giorgio D'amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico; 2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Jul 18 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 356/91 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE A QUO, AI FINI DELLA RILEVANZA, SULLA INESISTENZA DEL REATO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

In un giudizio promosso -come nella specie- sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro, salvo che nel caso in cui venga accertata una responsabilita' penale di questi per il fatto del quale e' derivato l'infortunio, non e' soggetta al sindacato della Corte costituzionale, ai fini del controllo sulla rilevanza della questione, la valutazione del giudice a quo sulla inesistenza degli estremi del reato.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1

SENT. 356/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE CORRISPOSTA DALL'I.N.A.I.L. - DISCIPLINA - CONSIDERAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLA CAPACITA' LAVORATIVA E NON DEL DANNO ALLA SALUTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA DIVERSA DA QUELLA REGOLATRICE - INAMMISSIBILITA'.

Il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e' disciplinato dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e non invece dall'art. 10 di detto d.P.R., onde e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 cit. sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che il modo di quantificazione della prestazione corrisposta dall'I.N.A.I.L. non tiene conto del danno alla salute, ma solo di quello relativo alla capacita' lavorativa.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10

SENT. 356/91 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO NELLA SUA GLOBALITA' - POSSIBILITA' DELL'ELIMINAZIONE DI ESSO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'istituto dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali si iscrive a tal punto nel nostro sistema previdenziale-assicurativo che l'eventuale eliminazione dello stesso comporterebbe una ristrutturazione dell'intero sistema che non potrebbe che essere opera del legislatore, esulando dai poteri della Corte: ne deriva la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, impugnati in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., ma sotto profili collegati essenzialmente al parametro dell'art. 3, per il solo fatto di escludere, se manca la responsabilita' penale, la responsabilita' civile del datore di lavoro come oggi si configura nel nostro ordinamento. - Per la non fondatezza di analoghe questioni: S. nn. 22/1967 e 74/1981.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 2

SENT. 356/91 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA ASSICURATIVA - OGGETTO - LIMITI - DANNO BIOLOGICO - ESCLUSIONE NEL SISTEMA VIGENTE - RINNOVATO INVITO AL LEGISLATORE.

La copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come la Corte ha gia' rilevato, se non ha per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto, posto che la prestazione dell'I.N.A.I.L. spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di una effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato, non ha tuttavia per oggetto il danno biologico di per se' stesso e nella sua integrita', posto che le indennita' previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalita' nella propria vita. Peraltro le esigenze poste al riguardo dalla garanzia costituzionale della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e il principio di solidarieta' sociale che permea di se' l'intera Costituzione inducono la Corte a ribadire il proprio invito al legislatore per un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e da malattia professionale. - Per analogo invito al legislatore: S. n. 87/1991; - Sul contenuto della copertura assicurativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ved. ancora S. n. 87/1991; - Su diritto alla salute e danno biologico, tra le altre: S. n. 87/1979 e specialmente n. 184/1986.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

SENT. 356/91 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - LAMENTATO COINVOLGIMENTO, IN TALE ESCLUSIONE, OLTRE AI DANNI ECONOMICI, DEL DANNO BIOLOGICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA, DOVENDOSI LA NORMA INTERPRETARE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, NEL SENSO CHE L'ESONERO DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NON SI ESTENDE AL DANNO BIOLOGICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Poiche' la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non ha per oggetto il danno biologico di per se stesso e nella sua integralita' (v. massima D) la disposizione dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilita' civile va interpretata, al fine di non ritenere l'istituto in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, nel senso che esso riguarda anche il risarcimento del danno biologico non riducibile a perdita o riduzione della capacita' lavorativa e che come tale non forma oggetto della copertura assicurativa I.N.A.I.L.: da cio' discende che, anche nel caso di danno originato dalla prestazione di lavoro, il danno biologico, in se' considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilita' civile di quest'ultimo, senza i limiti posti dall'art. 10, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione). - Sul contenuto e sui limiti della copertura assicurativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: S. n. 87/1991.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 2

SENT. 356/91 F. ASSICURAZIONE - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURATORE - NON PREVISTA ESCLUSIONE DELLE SOMME DOVUTE PER DANNI NON RIENTRANTI NEL RISCHIO ASSICURATO (NEL CASO: DANNO BIOLOGICO) - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEGLI INVIOLABILI DIRITTI ALLA SALUTE E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE, IN RELAZIONE ALL'APPLICABILITA' DELLA NORMA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA - REIEZIONE.

Il diritto di surrogazione dell'assicuratore, disciplinato dall'art. 1916 cod. civ., una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che l'assicurato puo' azionare nei confronti del danneggiato, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non esclude dal regresso dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.

SENT. 356/91 G. ASSICURAZIONE - DIRITTO DI SURROGA DELL'ASSICURATORE - ESTENSIONE ALLE SOMME DOVUTE ALL'ASSICURATO DAL TERZO RESPONSABILE ANCORCHE' NON COPERTE DALL'ASSICURAZIONE (COME NEL VIGENTE REGIME DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI IL DANNO BIOLOGICO) - CONSEGUENTE INCIDENZA SUI DIRITTI DELL'ASSICURATO LESIVA DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, rientra nella discrezionalita' del legislatore la corretta disciplina del diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, con il limite peraltro del rispetto dei principi costituzionali,segnatamente quello del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. In una tale ottica, allorquando la copertura assicurativa, in virtu' delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacita' del soggetto (come avviene per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art. 32 della Costituzione. E poiche', secondo consolidata interpretazione data all'art. 1916 cod. civ. dalla giurisprudenza di legittimita', il diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta all'assicurato (v. massima F) ha come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo deve effettivamente al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la responsabilita' per fatto illecito, ne consegue che va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La dichiarazione di incostituzionalita', non puo' invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'art. 32 Cost. - Sulla disciplina della "surroga" dell'assicuratore v. S. n. 319/1989.

Parametri costituzionali

SENT. 356/91 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUZIONE INNANZI ALLA CORTE - GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE.

Come la Corte ha costantemente affermato, nei giudizi di legittimita' in via incidentale, le parti private legittimate a costituirsi sono soltanto quelle che, al momento dell'ordinanza di remissione, avevano la qualifica di parte nel giudizio a quo. (Fattispecie concernente la costituzione in giudizio davanti alla Corte dell'I.N.A.I.L., pur non essendo l'Istituto parte nel giudizio a quo). - In questo senso, da ultimo: S. nn. 63/1991, 124/1990 e 1022/1988.