Pronuncia 356/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi primo e secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dell'art. 1916 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - ordinanza emessa il 19 settembre 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Salambat Claudio contro l'Azienda Energetica Municipale (A.E.M.) ed altro, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2. - ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Strobietto Arturo e Ditta Elmex ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L., di Salambat Claudio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'avvocato Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e gli Avvocati dello Stato Stefano Onufrio e Giorgio D'amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico; 2. - Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 19 settembre 1990 (r.o. n. 47/91). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Thu Jul 18 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
SENT. 356/91 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' CIVILE - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE A QUO, AI FINI DELLA RILEVANZA, SULLA INESISTENZA DEL REATO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1
SENT. 356/91 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE CORRISPOSTA DALL'I.N.A.I.L. - DISCIPLINA - CONSIDERAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLA CAPACITA' LAVORATIVA E NON DEL DANNO ALLA SALUTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE FORMULATA NEI CONFRONTI DI NORMA DIVERSA DA QUELLA REGOLATRICE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10
Parametri costituzionali
SENT. 356/91 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO NELLA SUA GLOBALITA' - POSSIBILITA' DELL'ELIMINAZIONE DI ESSO SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 356/91 D. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA ASSICURATIVA - OGGETTO - LIMITI - DANNO BIOLOGICO - ESCLUSIONE NEL SISTEMA VIGENTE - RINNOVATO INVITO AL LEGISLATORE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
SENT. 356/91 E. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO, IN MANCANZA DI RESPONSABILITA' PENALE, DALLA RESPONSABILITA' CIVILE - LAMENTATO COINVOLGIMENTO, IN TALE ESCLUSIONE, OLTRE AI DANNI ECONOMICI, DEL DANNO BIOLOGICO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA, DOVENDOSI LA NORMA INTERPRETARE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI COSTITUZIONALI, NEL SENSO CHE L'ESONERO DA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO NON SI ESTENDE AL DANNO BIOLOGICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 2