Pronuncia 390/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento a carico di Alleruzzo Giuseppe, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale; Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Francesco Greco
Data deposito: Thu Oct 31 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 390/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI ATTRIBUTIVI PREDETERMINATI EX ANTE E IN VIA ASTRATTA E GENERALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 11
Parametri costituzionali
SENT. 390/91 B. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - DIVERSITA' DI NORMATIVA FRA VECCHIO E NUOVO CODICE - IMPLICAZIONI.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 11
- codice di procedura penale-Art. 476
- codice di procedura penale 1930-Art. 435
SENT. 390/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CON PARTE OFFESA UN MAGISTRATO A SECONDA CHE IL REATO SIA O MENO COMMESSO IN UDIENZA - MANCATA GARANZIA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 390/91 D. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA A DETTO SPOSTAMENTO - NORMA DELEGATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA CORRISPONDENTE DIRETTIVA.
Norme citate
- legge-Art. 2 DIRETT. 18
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27