Pronuncia 390/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Catania nel procedimento a carico di Alleruzzo Giuseppe, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale; Dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Oct 31 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 390/91 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERI ATTRIBUTIVI PREDETERMINATI EX ANTE E IN VIA ASTRATTA E GENERALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La ratio della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale in caso di procedimento penale con magistrato parte offesa o danneggiata e', da un lato quella di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato; e dall'altro, quella di garantire la terzieta' e l'imparzialita' del giudice. Poiche' i criteri che regolano tale spostamento sono determinati dalla legge ex ante ed in via astratta valida per tutte le fattispecie previste ed escludono in radice qualsiasi effetto remissivo, anche se depurato da margini di discrezionalita', non risulta vulnerato l'art. 25 della Costituzione.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 11

Parametri costituzionali

SENT. 390/91 B. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - DIVERSITA' DI NORMATIVA FRA VECCHIO E NUOVO CODICE - IMPLICAZIONI.

A differenza del corrispondente art. 435 del codice abrogato, l'art. 476 del vigente codice di procedura penale esclude la possibilita' di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza, in quanto e' rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere "a norma di legge" e quindi non si esclude un separato giudizio successivo, sia pure con rito direttissimo o immediato. A seguito di tali modifiche, non sono quindi piu' puntuali e rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte, nella sentenza n. 92 del 1967, a giustificazione della norma del suddetto art. 435, che non disponeva, per il giudizio immediato per reato commesso in udienza, la concessione di termini per la difesa. Pertanto, riguardo ai procedimenti penali in cui sia parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza, la inammissibilita' del ricorso ad espedienti dilatori, come l'esigenza di esemplarita', non sono ragioni idonee a giustificare la deroga prevista dall'art. 11, terzo comma, del vigente codice, al criterio dello spostamento della competenza territoriale. - S. n. 92/1967.

Norme citate

SENT. 390/91 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA ALLO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CON PARTE OFFESA UN MAGISTRATO A SECONDA CHE IL REATO SIA O MENO COMMESSO IN UDIENZA - MANCATA GARANZIA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La garanzia della serenita' e obiettivita' dei giudizi, la imparzialita' e la terzieta' del giudice, la salvaguardia del diritto di difesa e del principio di uguaglianza dei cittadini devono essere salvaguardate anche se il loro pregiudizio potrebbe considerarsi attenuato dalla previsione dell'astensione o della ricusazione del giudice del procedimento ed anche se si tratta di un magistrato, offeso o danneggiato nell'esercizio della funzione pubblica assegnatagli dall'ordinamento, come nel caso di reato commesso in udienza. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede una deroga al criterio dello spostamento della competenza territoriale per i procedimenti penali aventi come parte offesa o danneggiata un magistrato, allorche' il reato sia commesso in udienza.

Parametri costituzionali

SENT. 390/91 D. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA - PROCEDIMENTO PENALE CON MAGISTRATO QUALE PARTE OFFESA - PREVISTO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - REATO COMMESSO IN UDIENZA - DEROGA A DETTO SPOSTAMENTO - NORMA DELEGATA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA CORRISPONDENTE DIRETTIVA.

La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del codice di procedura penale (ved. massima C), comporta, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 18, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nell'inciso "eccezion fatta per i reati commessi in udienza", il cui contenuto e' stato trasfuso nella disposizione che ha formato oggetto del giudizio.

Norme citate

  • legge-Art. 2 DIRETT. 18

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 27