Pronuncia 109/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal Tribunale di Lecco sulla richiesta di riesame proposta da De Marchi Piero, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Thu Mar 31 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: PESCATORE
Massime
SENT. 109/94 A. PROCESSO PENALE - MISURE COERCITIVE PERSONALI - DIVIETO DI ESPATRIO - FONDAMENTO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' DI CUMULO CON ALTRE MISURE.
Norme citate
SENT. 109/94 B. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - PREVISTA APPLICAZIONE DELLA MISURA DEL DIVIETO DI ESPATRIO IN CASO DI PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DI ALTRA MISURA COERCITIVA (NELLA SPECIE: DIVIETO DI DIMORA) - POSSIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NEL SENSO CHE, ESCLUSO L'AUTOMATISMO DELLA STESSA SIA CONSENTITO AL GIUDICE DI VALUTARE DISCREZIONALMENTE LA RISPONDENZA DELL'APPLICAZIONE AGGIUNTIVA DEL DIVIETO DI ESPATRIO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ART. 274 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 281, comma 2
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 9, comma 1
SENT. 109/94 C. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLA MISURA DEL DIVIETO DI ESPATRIO IN CASO DI PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO DI ALTRA MISURA COERCITIVA (NELLA SPECIE: DIVIETO DI DIMORA) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DELLE MISURE CAUTELARI, DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONCERNENTI LA LIBERTA' PERSONALE E DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 9, comma 1
- codice di procedura penale-Art. 281, comma 2
- legge-Art.