Pronuncia 342/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato l'11 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 (Direttiva ai Commissari di Governo, ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400) ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1993; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo affinché questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; che non spetta allo Stato prevedere, attraverso la direttiva anzidetta, modalità per l'integrazione delle riunioni di coordinamento prima specificate, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia interessata; conseguentemente annulla, nelle parti indicate, i paragrafi nn. 3.1. e 3.2. della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993; Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo nelle materie oggetto dei paragrafi 1.1., 1.2., 1.3., 2.4., 3.4., 3.5. e 5.1. della direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, nei termini precisati in motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Mon Jul 25 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 342/94 A. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - NATURA DI ORGANO DI GOVERNO - ESCLUSIONE - TITOLARITA' DI POTERI SOSTITUTIVI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI - ESCLUSIONE.

Il potere statale di sostituirsi alle Regioni nell'esercizio di attivita' amministrative ad esse spettanti puo' essere attribuito soltanto ad organi di Governo, e tale non e' il Commissario del Governo, il quale svolge un ruolo di rappresentanza dello Stato nel territorio regionale ed e' strumento del coordinamento su base paritaria delle funzioni amministrative statali con quelle regionali. - v. S. nn. 43/1992, 386/1991, 117/1988; sui poteri del Commissario del Governo, v. S. nn. 218/1993, 497/1992, 242/1989 (concernenti, rispettivamente, i poteri di impulso, di acquisizione della documentazione legislativa regionale, e di proposta al Presidente del Consiglio dei ministri in vista dell'adozione di atti di indirizzo e coordinamento). red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 342/94 B. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - PROMUOVIMENTO, NELL'AMBITO REGIONALE, DELL'"UNITA' DI INDIRIZZO", DELL'"ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA" E DELL'"ATTUAZIONE COORDINATA DEI PROGRAMMI STATALI E REGIONALI" - DENUNCIATA INVASIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE (NON CONFIGURANDOSI VINCOLI PER LE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

Il paragrafo 1.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non conferisce al Commissario del Governo poteri lesivi dell'autonomia regionale, giacche' l'"unita' di indirizzo" che il Commissario e' chiamato ad assicurare a livello regionale riguarda soltanto le amministrazioni periferiche dello Stato, e non determina vincoli giuridici a carico delle regioni, mentre l'"adeguatezza dell'azione amministrativa" si identifica, nella sostanza, con il buon andamento della p.a.; quanto all'"attuazione coordinata dei programmi statali e regionali", al Commissario non e' devoluto il coordinamento ne' interventi sostitutivi dell'amministrazione regionale, ma e' affidata, invece, un'attivita' di rilevazione e di stimolo, informando poi il Presidente del Consiglio sullo stato dei lavori. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.1, nei termini precisati in motivazione). - nel senso che il coordinamento commissariale non determina vincoli giuridici per le regioni, v. S. nn. 359/1993, 218/1993, 497/1992, 43/1992, 386/1991, 242/1989 e (con grande chiarezza) 177/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 1.1

SENT. 342/94 C. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - OBBLIGATORIO INVIO AL COMMISSARIO DI PROGETTI LEGISLATIVI E ALTRE DELIBERAZIONI REGIONALI - DENUNCIATA INVASIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE (CONFIGURANDOSI UN'ATTIVITA' DI MERA INFORMAZIONE, E NON DI CONTROLLO) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

L'invio al Commissario del Governo dei progetti legislativi e di altri atti deliberativi della Regione - previsto dal paragrafo 1.2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - non prefigura alcun controllo sui medesimi atti, ma e' finalizzato soltanto ad assicurare al Commissario un'adeguata informazione. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.2, nei termini precisati in motivazione. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 1.2

SENT. 342/94 D. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - ESECUZIONE DI DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DI ATTI MINISTERIALI EMANATI IN SOSTITUZIONE DI ORGANI REGIONALI RIMASTI INATTIVI - DENUNCIATA INVASIONE DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - ESCLUSIONE (NON CONFIGURANDOSI POTERI SOSTITUTIVI PROPRI DEL COMMISSARIO) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

Il paragrafo 1.3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 non attribuisce al Commissario del Governo un autonomo potere sostitutivo degli organi regionali inattivi, bensi' gli affida il compito di mera esecuzione delle delibere del Consiglio dei ministri e degli atti ministeriali emanati in sostituzione della regione inadempiente. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 1.3, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 1.3

SENT. 342/94 E. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO ATTRIBUITI DALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DI CONFERENZE TRA RAPPRESENTANTI DEGLI UFFICI DECENTRATI DELLO STATO E DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (IN QUANTO NON RIFERIBILE ALLE REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

Il paragrafo 2.4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993, prevedendo che il Commissario del Governo convochi conferenze tra i rappresentanti degli uffici decentrati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, contempla un potere non esercitabile nei confronti delle Regioni. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 2.4, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 2.4

Parametri costituzionali

SENT. 342/94 F. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA CONVOCAZIONE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.

Ai sensi dell'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' solo promuovere le riunioni di coordinamento ivi previste, mentre spetta al Presidente della Regione presiederle, e, dunque, anche convocarle formalmente. Pertanto, non spetta allo Stato - e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri - il potere di emanare direttive ai Commissari di Governo affinche' questi convochino, in luogo del Presidente della Regione, le suddette riunioni di coordinamento; conseguentemente va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 3.1

Parametri costituzionali

SENT. 342/94 G. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - INVITO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI DA CONVOCARE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'ATTO INVASIVO.

Rientra nella competenza del Presidente della Regione, costituzionalmente attribuitagli, il potere di stabilire se invitare rappresentanti degli enti locali al momento di convocare le riunioni di coordinamento fra rappresentanti regionali e funzionari statali previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, salvi i poteri di impulso e di proposta del Commissario del Governo. Pertanto, non spetta allo Stato prevedere - attraverso la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - modalita' per l'integrazione delle suddette riunioni di coordinamento, pretermettendo il Presidente della Regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della Provincia interessata; conseguentemente, va annullato, nella parte indicata, il paragrafo n. 3.2 della direttiva stessa. red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 3.2

SENT. 342/94 H. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - CONCLUSIONE DI ACCORDI SULLE QUESTIONI ESAMINATE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (NON CONFIGURANDOSI ACCORDI FORMALI IDENTIFICATI DA PRECISI EFFETTI GIURIDICI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

Gli accordi che - in base al paragrafo 3.4. della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - possono essere stipulati a conclusione delle riunioni di coordinamento previste dall'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, non costituiscono una nuova classe di atti formali, identificati da precisi effetti giuridici, ma implicano - in coerenza con il canone generale di leale collaborazione - un onere di reciproca informazione fra il Presidente della Regione e il Commissario del Governo sulle iniziative volte a dar seguito a quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.4., nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 3.4

SENT. 342/94 I. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - PROPOSTA DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI PER LA TRATTAZIONE DI QUESTIONI NON RISOLTE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 'EX' ART. 13, COMMA PRIMO, LETT. B), L. N. 400 DEL 1988 - PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (ESSENDO LA PROPOSTA SUBORDINATA AD INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

Il paragrafo 3.5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - prevedendo che, in caso di mancato accordo nelle riunioni di coordinamento di cui all'art. 13, comma primo, lett. b), della l. n. 400 del 1988, il Commissario del Governo puo' proporre la convocazione della Conferenza permanente tra Stato e regioni per la trattazione delle questioni non risolte - non lede le attribuzioni regionali, giacche' la proposta commissariale e' subordinata all'intesa con il Presidente della Giunta regionale. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari del Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 3.5, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 3.5

SENT. 342/94 L. REGIONI IN GENERE - COMMISSARIO DEL GOVERNO - FUNZIONI E POTERI AD ESSO CONFERITI CON DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 OTTOBRE 1993 - ACQUISIZIONE DI FLUSSI DI INFORMAZIONI PRESSO AZIENDE REGIONALI - PREVISIONE NON INVASIVA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI (STANTE IL RUOLO PROPRIO DEL COMMISSARIO NELLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI TRA STATO E REGIONI) - SPETTANZA ALLO STATO DEL RELATIVO POTERE, NEI TERMINI PRECISATI IN MOTIVAZIONE.

La possibilita' - prevista dal paragrafo 5.1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993 - che il Commissario del Governo acquisisca informazioni provenienti anche da aziende regionali, inerisce al ruolo spettante al Commissario per tutto quanto attiene all'acquisizione e trasmissione di informazioni e dati "da" e "verso" la regione. (Spettanza allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di emanare direttive ai Commissari di Governo nella materia oggetto del citato paragrafo 5.1, nei termini precisati in motivazione). red.: L.I. rev.: S.P.

Norme citate

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri-Art. PARAG. 5.1

Parametri costituzionali