Pronuncia 37/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Concordato preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 15 aprile 1993. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Feb 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 37/94 A. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI MORALI RISARCIBILI EX ART. 2059 COD.CIV. - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 32 COST. - ESCLUSIONE.

Il risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., inteso quale momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e, quindi, distinguibile da alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attivita', alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non e' assistito - diversamente dal "danno biologico" - dalla garanzia del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione. - Cfr. S. n. 184/1986. red.: S.E. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 37/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.

Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 7
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 6