Pronuncia 37/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Concordato preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 15 aprile 1993. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito: Thu Feb 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 37/94 A. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI MORALI RISARCIBILI EX ART. 2059 COD.CIV. - GARANZIA COSTITUZIONALE EX ART. 32 COST. - ESCLUSIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 37/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 7
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 6