Pronuncia 372/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sgrilli Piero ed altri e Colzi Marco ed altra, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Thu Oct 27 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 372/94 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO ALLA SALUTE E DIRITTO ALLA VITA - DISTINZIONE - CONSEGUENZE - NON CONFIGURABILITA' DELLA LESIONE DELL'INTEGRITA' FISICA CON ESITO LETALE COME SOTTOIPOTESI DI LESIONE ALLA SALUTE IN SENSO PROPRIO.

Sebbene connesse, la vita e la salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicche' la lesione dell'integrita' fisica con esito letale non puo' considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita della vittima, sia pur con menomazioni invalidanti. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 372/94 B. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI CONNESSI A LESIONE DELL'INTEGRITA' FISICA CON IMMEDIATO ESITO LETALE (CD. DANNO BIOLOGICO DA MORTE) - RISARCIMENTO AI CONGIUNTI DELLA VITTIMA IN QUALITA' DI EREDI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non puo' configurare una perdita - e, cioe', una diminuzione o privazione di un valore personale - a carico della vittima ormai non piu' in vita, onde e' da escludere che un diritto al risarcimento del cd. "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualita' di eredi. Ma cio' non dipende dal carattere non patrimoniale del danno suddetto, bensi' da un limite strutturale della responsabilita' civile, nella quale sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). - Sul danno biologico, v. S. n. 184/1986. red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 372/94 C. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI NON PATRIMONIALI CONNESSI A LESIONE DELL'INTEGRITA' FISICA CON IMMEDIATO ESITO LETALE (CD. DANNO BIOLOGICO DA MORTE) - RISARCIMENTO AI CONGIUNTI DELLA VITTIMA IN QUALITA' DI EREDI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA RENDITA DA INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'irrisarcibilita' 'iure hereditario' del "danno biologico da morte" non e' censurabile - sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza - in raffronto alla disciplina delle prestazioni previdenziali per infortunio mortale sul lavoro, cosi' come modificata da recenti pronunce della Corte costituzionale, giacche' la rendita INAIL spetta 'iure proprio' ai superstiti dell'assicurato morto ed e' destinata a indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del familiare e' disciplinato dal diritto comune. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto non consente il risarcimento 'iure hereditario' del "danno biologico da morte"). red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 372/94 D. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE ALL'UCCISIONE DI UN CONGIUNTO - ASSOGGETTAMENTO AL REGIME RISARCITORIO 'EX' ART. 2043 COD. CIV. - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE, OLTRECHE' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il modello risarcitorio dell'art. 2043 cod. civ. - originariamente ristretto ai danni patrimoniali, e giurisprudenzialmente esteso, per 'analogia iuris', ai danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute - non e' applicabile al danno biologico che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto: in tale ipotesi, infatti, anche identificando il danno non come mera conseguenza della lesione di un diritto altrui, ma come danno evento integrante un'autonoma fattispecie di danno ingiusto (altrimenti mancante), non e' possibile una valutazione autonoma della colpa, difettando la concreta prevedibilita' dell'evento (infarto da shock o prostrazione nervosa), il quale verrebbe ad essere imputato all'autore dell'uccisione non in base al criterio della colpa, ma a titolo di responsabilita' oggettiva per pura causalita'. Percio', l'esclusione della tutela 'ex' art. 2043 cod. civ., essendo determinata da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non e' censurabile per violazione del diritto alla salute, ne' per disparita' di trattamento rispetto ad alri casi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2043 cod. civ., in quanto esclude la risarcibilita' 'iure proprio' del danno biologico provocato da uccisione di un congiunto). red.: L.I. rev.: S.P.

SENT. 372/94 E. RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO BIOLOGICO CONSEGUENTE ALL'UCCISIONE DI UN CONGIUNTO - INCLUSIONE FRA I "DANNI NON PATRIMONIALI" RISARCIBILI 'EX' ART. 2059 COD. CIV. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' (ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA) - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA VITA E CON IL DIRITTO ALLA SALUTE, OLTRECHE' CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto e' il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziche' esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, puo' degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualita' personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.