Pronuncia 391/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 (recte: 12 gennaio 1994) dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cassani Giulio Cesare e la Syracuse University - Syracuse in Italy Program, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di costituzione di Cassani Giulio Cesare e della Syracuse University - Syracuse in Italy Program nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Cassani Giulio Cesare e l'avvocato Mario Tonucci per la Syracuse University - Syracuse in Italy Program e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del codice di procedura civile sollevata dal Tribunale di Firenze in relazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Thu Nov 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 391/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Difetta di rilevanza attuale - e va percio' dichiarata inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale la cui prospettazione sia legata a mere eventualita'. - per applicazione di tale criterio, v. massima seguente. red.: L.I. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 391/94 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - DEROGABILITA' CONVENZIONALE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO TRA STRANIERI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONSEGUENTE POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE STRANIERO, APPLICANDO LA 'LEX FORI', ADOTTI UNA DECISIONE IN CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - DENUNCIATA ELUSIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI A PRESIDIO DEI RAPPORTI DI LAVORO SVOLGENTISI IN ITALIA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE LEGATA A MERE EVENTUALITA' - DIFETTO DI RILEVANZA ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.

L'art. 2 cod. proc. civ., ammettendo deroghe convenzionali alla giurisdizione italiana anche per le controversie relative a rapporti di lavoro svolgentisi in Italia tra stranieri (o tra straniero e cittadino non residente ne' domiciliato in Italia), non implica necessariamente che il giudice straniero risolva la controversia secondo la legge del proprio Paese, ne' che dall'applicazione di questa scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle preleggi. Pertanto, la questione di costituzionalita' prospettata in relazione a tali mere evenienze difetta di rilevanza attuale, e va dichiarata inammissibile. (Questione concernente l'art. 2 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.