Pronuncia 41/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Greco Franco, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Thu Feb 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 41/94 A. PROCESSO PENALE - TERMINE PER ESERCITARE LA FACOLTA' DI CHIEDERE IL C.D. PATTEGGIAMENTO - CENSURABILITA' - ESCLUSIONE - RISPONDENZA ALLA RATIO DELL'ISTITUTO.

Non e' di per se censurabile la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) in ordine al termine entro il quale puo' essere esercitata la facolta' di chiedere il c.d. patteggiamento: infatti, che tale facolta' sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non e' certamente irragionevole in quanto anzi risponde perfettamente alla 'ratio' dell'istituto. - Cfr. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 41/94 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA ("PATTEGGIAMENTO") - POSSIBILITA' PER LE PARTI DI RICHIEDERLA ANCHE DOPO IL TERMINE STABILITO (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO) IN CASO DI CONTESTAZIONE ALL'UDIENZA, CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO, DI UN FATTO NUOVO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI, NON CONSENTENDO L'IMPUTATO ALLA CONTESTAZIONE ED INIZIANDOSI QUINDI, PER IL FATTO NUOVO, UN ALTRO PROCEDIMENTO, LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO E' INVECE POSSIBILE - LAMENTATA IRRAZIONALITA', ALTRESI', PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLA SPEDITEZZA DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In caso di contestazione a dibattimento di un fatto nuovo, la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) secondo la quale non e' piu' possibile adire al c.d. patteggiamento dopo la dichiarazione di apertura dello stesso, non vulnera il diritto di difesa, ne' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si inizi, per il fatto nuovo (a norma dell'art. 518, comma primo, cod. proc. pen.) un altro procedimento nel quale e' senz'altro in termini per richiedere l'applicazione della pena. Condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza e' infatti (a norma dello stesso art. 518, comma secondo) il consenso dell'imputato e pertanto la scelta tra le due soluzioni dipende da una libera opzione della linea difensiva da lui stesso operata. Ne' vale obiettare - in riferimento al principio di ragionevolezza - che l'impedimento, nella prima ipotesi, del ricorso al patteggiamento, ostacolerebbe la speditezza dei processi - alla quale anche l'applicazione della pena e' preordinata - non essendo certo irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dalla norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 446, commi primo e terzo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: E.M. rev.: S.P.