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Pronuncia 88/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 88/94 A. SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE DI NORME - VARIETA' DI SOLUZIONI PROSPETTATE - OPZIONI DELLA CORTE - LIMITI.

Non e' compito della Corte costituzionale indicare opzioni nell'ambito delle varie soluzioni interpretative di una norma, quando queste siano tutte egualmente legittime in raffronto al dettato costituzionale. - V. massima seguente. red.: E.M. rev.: S.P.

SENT. 88/94 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER DESCRIZIONE DEL FATTO DIVERSAMENTE DA COME PROSPETTATO NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER GLI EFFETTI VARIAMENTE DISTORSIVI (SULLE DETERMINAZIONI DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO E SULL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE) DELLA ERRONEA DESCRIZIONE DEL FATTO - QUESTIONE BASATA SU INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO CONTRARIO A PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E ALLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA.

Il vigente sistema del processo penale e' basato sulla necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posta non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, dal che si desume che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti e' una esigenza presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare. L'impugnato art. 424 c.p.p., pertanto, va inteso nel senso che, all'esito dell'udienza preliminare, al giudice non sia precluso che mediante un proprio provvedimento possa sollecitare il P.M. ad apportare le opportune modifiche all'imputazione quando emergono fatti diversi da quelli contestati, essendo indifferente che detta interpretazione, conforme a Costituzione, si basi - come ritenuto dalla giurisprudenza di merito - sull'applicazione analogica della previsione dell'art. 521, secondo comma, riguardo al dibattimento o - come avallato dalla Corte di Cassazione - sull'interpretazione estensiva dell'art. 423. Tale facolta', inoltre, puo' essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purche' nel corso dell'udienza, cioe' prima della pronuncia dei provvedimenti sul merito della ' rei iudicandae'. Vengono quindi meno - in quanto basate sulla interpretazione della norma indubbiata che la Corte respinge - le formulate censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., dell'art. 424 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.