Pronuncia 125/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio e il 6 luglio 1994 dal Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nei procedimenti penali a carico di T.A. e L.C., iscritte rispettivamente ai nn. 453 e 625 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Mauro Ferri
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 125/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO - COLLEGAMENTO CON LA FINALITA' DEL RECUPERO DEL MINORE - PROVVEDIMENTO NON CONDIZIONATO DAL CONSENSO DEL MINORE - IMPLICITO GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PENALE - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29
Parametri costituzionali
SENT. 125/95 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 438 E SEGG.
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28, comma 4
Parametri costituzionali
SENT. 125/95 C. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 27
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 28, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 453, comma 3