Pronuncia 314/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, nei procedimenti penali a carico di Fortuna Mario ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Wed Jul 12 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 314/95. OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ASSERITA INADEGUATEZZA IN ECCESSO DELLA PENA MINIMA EDITTALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI RIEDUCATIVITA' DELLA PENA, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFFERENZA FRA L'IPOTESI 'DE QUA' E, RISPETTIVAMENTE, LA VIOLENZA PRIVATA E L'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA MEDESIMA 'RATIO DECIDENDI' DELLA SENT. N. 341 DEL 1994 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' giustificata la pena edittale minima di mesi sei di reclusione comminata dall'art. 336 c.p. per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sia in se' considerata che in rapporto a quella, sensibilmente piu' lieve, prevista dall'art. 610 c.p. per la violenza privata, in quanto, innanzitutto, in questa seconda ipotesi non si riscontra quell'elemento teleologico, di notevole gravita', consistente nel costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto di ufficio. A differenza poi della sanzione minima edittale prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta eccessiva dalla sent. n. 341 del 1994 perche' costituente un 'unicum' generato dal codice penale del 1930, frutto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti fra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica, la pena minima per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale era gia' nel c.p. del 1889, all'art. 187, assai piu' severa delle blande sanzioni previste per l'oltraggio. Nell'ipotesi di accoglimento del 'petitum' del giudice 'a quo', infine, si assimilerebbe il trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a quello della violenza o minaccia, in aperto contrasto con la evidente maggiore lesivita' della seconda ipotesi delittuosa rispetto alla prima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 97 Cost., dell'art. 336 c.p.). - v. S. n. 341/1994, citata nel testo. In ordine all'elemento teleologico della violenza o minaccia a p.u., nell'ambito di un raffronto con la disciplina prevista dall'art. 196 c.p.m.p., v. S. n. 405/1994. red.: A. Greco