Pronuncia 404/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato esaminato dallo stesso pubblico ministero; che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalità in oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi si riporta alle argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente, nell'ambito di un procedimento diverso, perché iscritto in data diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e concluso con un provvedimento di archiviazione; che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che l'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., poiché obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono all'interno dello stesso procedimento; che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera f), cod. proc. pen., con i princip/' di parità sostanziale delle parti processuali, di effettività del diritto di difesa e di indipendenza e imparzialità del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione; Considerato che l'interpretazione della norma impugnata sulla quale è basata la questione di legittimità costituzionale in esame, appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento, estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio ispiratrice, che è quella di garantire la serenità e l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato (in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti formalmente diversi, così come è avvenuto nel caso in esame, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione della notitia criminis; che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale in oggetto va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente e redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Antonio Baldassarre

Data deposito: Wed Jul 26 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

ORD. 404/95. PROCESSO PENALE - GIUDICE - ASTENSIONE - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: G.I.P.) OVE QUESTI E IL P.M., LEGATI DAL RAPPORTO DI CONIUGIO, SIANO INVESTITI DELLE RISPETTIVE FUNZIONI, IN ORDINE A UNO STESSO FATTO, IN PROCEDIMENTI DIVERSI - CONSEGUENTE DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLE INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO LEGATO AD UNA NOZIONE MERAMENTE FORMALISTICA DI "PROCEDIMENTO" - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' in contrasto con la lettera e la stessa 'ratio' ispiratrice dell'art. 36, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. - che nel prevedere, fra l'altro, che il giudice il cui coniuge abbia svolto funzioni di pubblico ministero, ha, per incompatibilita', l'obbligo di astenersi, e' diretta a garantire la serenita' e l'imparzialita' del giudizio ogniqualvolta il rapporto di coniugio possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto - ritenere che il giudice non sia tenuto ad astenersi quando il fatto in questione sia stato esaminato dal pubblico ministero in un diverso procedimento, cosi' come e' avvenuto nel caso di specie, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalita' di iscrizione della 'notitia criminis'. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse dal giudice 'a quo', in base a tale interpretazione - legata ad una nozione meramente formalistica di "procedimento" - alla norma suddetta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 36, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.). red.: G. C. rev.: S. P.