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Pronuncia 415/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1994 dal sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nel procedimento nei confronti di Gaspare Sammaritano ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

Massime

SENT. 415/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.

Come la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato, nel sistema che caratterizza il giudizio in via incidentale, il pubblico ministero - come le parti private - puo' prospettare questioni di legittimita' costituzionale, ma spetta esclusivamente all'autorita' giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutarne la rilevanza rispetto alla decisione della causa e la non manifesta infondatezza, per poi disporne la trasmissione alla Corte. Il pubblico ministero - che ha una propria distinta configurazione ordinamentale - ha infatti il potere di esercitare l'azione ma non di emettere provvedimenti decisori e di conseguenza, non potendo sostituirsi all'autorita' giurisdizionale, non e' legittimato a promuovere il giudizio. - V. S. nn. 40/1963, 41/1963, 42/1963, e di recente, 'ex plurimis', O. nn. 249/1990, 285/1989 e 163/1981. red.: S.P.

Parametri costituzionali

  • legge costituzionale-Art. 1
  • legge-Art. 23

SENT. 415/95 B. - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (COME AVVIENE PER IL PROCESSO PENALE) DI UN UFFICIO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE I MAGISTRATI NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE ESERCITANO, O HANNO ESERCITATO, LE PROPRIE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, NON LEGITTIMATO, IN QUANTO PRIVO DI POTERI DECISIONALI NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA, A PROMUOVERE L'INCIDENTE - INAMMISSIBILITA'.

Nel sistema adottato dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1038, - sistema non modificato, nella sua impostazione di fondo, dalle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dettate con il decreto-legge 15 novembre 1993, n, 453 (convertito, con modificazioni, con legge 14 gennaio 1994, n. 19) - anche per i giudizi di responsabilita', nei quali il giudice e' investito mediante l'atto di citazione a comparire, o, prima di questo, per gli eventuali provvedimenti cautelari, il pubblico ministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuove l'azione. Anche l'attivita' da esso svolta prima della citazione, infatti, non ha carattere decisorio, neppure quando - come nel caso di specie - si conclude con una archiviazione: atto, questo, che, rimesso alla determinazione della parte pubblica non ha natura giurisdizionale, ne' puo' formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del pubblico ministero. Non puo' percio' avere ingresso innanzi alla Corte costituzionale, in quanto proposta dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - organo non legittimato, in quanto privo di poteri decisori, a promuovere l'incidente - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del citato decreto del 1933, nella parte in cui, sotto il titolo, che esso reca, di "disposizione comune di procedura", omette di far rinvio, per i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile a carico di magistrati, alla disciplina, posta dall'art. 11 del codice di procedura penale, che prevede la competenza territoriale di un ufficio giudiziario diverso da quello nel quale i magistrati stessi esercitano, o hanno esercitato, le proprie funzioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1036, 'in parte qua'). - V. massima precedente, ed ivi richiami. red.: S.P.

Norme citate