Pronuncia 415/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1994 dal sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana nel procedimento nei confronti di Gaspare Sammaritano ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Cesare Mirabelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 415/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- legge-Art. 23
SENT. 415/95 B. - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (COME AVVIENE PER IL PROCESSO PENALE) DI UN UFFICIO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE I MAGISTRATI NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE ESERCITANO, O HANNO ESERCITATO, LE PROPRIE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, NON LEGITTIMATO, IN QUANTO PRIVO DI POTERI DECISIONALI NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA, A PROMUOVERE L'INCIDENTE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 11
- regio decreto-Art. 26