Pronuncia 103/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 6 dicembre 1996 e il 28 marzo 1997 dal Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra Cardone Marinella e Poti' Poti' Giuseppa e altra e tra Tunno Marilena e altri e il comune di Taviano, iscritte ai nn. 131 e 462 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 13 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 103/98. ORDINAMENTO (PROCESSUALE) GIUDIZIARIO - INTERVENTI URGENTI SUL PROCESSO CIVILE - GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TRIBUNALE ALLA DATA DEL 30 APRILE 1995 - FACOLTA' DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, IN CASO DI IMPEDIMENTO DI UN GIUDICE, DI DISPORNE LA SUPPLENZA, PER LE FINALITA' DI ESAURIMENTO DELLE CONTROVERSIE ACCUMULATESI, ANCHE IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI REGOLA RICHIESTE, CON UN VICE PRETORE ONORARIO - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA LE PARTI DEI PROCESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DELLA REGOLA DEL CONCORSO PER LA NOMINA DEI MAGISTRATI ORDINARI E DELLE NORME CONCERNENTI LE NOMINE DIE MAGISTRATI ONORARI, DEL DIVIETO DI ISTITUIRE GIUDICI STRAORDINARI E DEI PRINCIPI POSTI A GARANZIA DELLA IMPARZIALITA' DELLA FUNZIONE GIUDICANTE - ESCLUSIONE - RISPONDENZA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA A ESIGENZE ECCEZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - EFFICACIA TEMPORANEA E CARATTERE LIMITATO DELLA STESSA - SOSTANZIALE CONFORMITA' AI TRATTI NORMALMENTE PROPRI DELL'ISTITUTO DELLA SUPPLENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art.
- legge-Art. 90, comma 5
- regio decreto-Art. 105
- decreto-legge-Art. 9
- regio decreto-Art. 97