Pronuncia 292/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1996 dal Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998. Il cancelliere: Malvica

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

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Massime

SENT. 292/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - RITENUTA OPERATIVITA', NEI CASI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE, SOLO DEL PRIMO E NON ANCHE DEL SECONDO LIMITE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE ECC., IN CUI ENTRAMBI I LIMITI DI DURATA SONO APPLICABILI - POSSIBILITA' E CONSEGUENTE NECESSITA' DI ACCOGLIERE, RIGUARDO ALL'AMBITO DI OPERATIVITA' DEL LIMITE DI FASE, UNA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CHE LO PREVEDE, PIU' AMPIA, E CONFORME A COSTITUZIONE, DI QUELLA PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo ai limiti di durata della carcerazione preventiva, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 303 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi, contemplata nel comma 2, di nuovo inizio della decorrenza dei termini per la regressione del procedimento, in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Cassazione o per altra causa, ad una fase o a un grado di giudizio diversi, o di rinvio ad altro giudice, prevede, ad avviso del giudice 'a quo', che possa essere causa di scarcerazione solo il superamento del termine complessivo di durata massima, stabilito dallo stesso articolo al comma 4. Secondo quella che si appalesa l'unica soluzione ermeneutica enucleabile dal sistema ed in linea con i valori della Carta fondamentale, deve infatti ritenersi che anche nella suddetta ipotesi - contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - possa essere causa di scarcerazione, se piu' favorevole, anche il superamento del doppio del termine di fase previsto dall'art. 304, comma 6. Tale soluzione - alla quale non e' di ostacolo la collocazione della norma in un articolo concernente i casi di sospensione dei termini (per impedimento dell'imputato o del difensore ecc.) trattandosi di una previsione che rispetto al corpo dell'articolo era e resta autonoma - si impone in forza di vari e concorrenti argomenti, di carattere storico - legati alla genesi e funzione dell'istituto gia' durante la vigenza del vecchio codice - testuali e logico-sistematici (quali l'uso, nel comma in parola, dell'avverbio "comunque"; il richiamo, oltre che al comma 1, ai commi 2 e 3 dell'art. 303; il fatto che, mentre nei casi di sospensione, il prolungamento dei termini puo' essere conseguenza di una eventuale condotta ostruzionistica e defatigatoria dell'imputato, nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice deriva di regola da un errore in cui e' incorsa la stessa autorita' giudiziaria e senza colpa dell'imputato, per cui sarebbe paradossale limitare l'operativita' del limite di fase soltanto ai primi) e soprattutto in forza della stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale richiede di individuare, fra piu' interpretazioni, quella che riduca al minimo il sacrificio per la liberta' personale. red.: S. Pomodoro