Pronuncia 447/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, promossi con ordinanze emesse il 7 agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997; il 5 gennaio 1998 dal tribunale di Firenze, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visto l'atto di costituzione di Bracciali Renzo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Valerio Onida; Udito l'avvocato Giovanni Flora per Bracciali Renzo e l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano e dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Valerio Onida
Data deposito: Mon Dec 28 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GRANATA
Massime
SENT. 447/98 A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - DEDOTTA ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI FORMALMENTE OSSERVANTI LE NORME AMMINISTRATIVE MA SOSTANZIALMENTE ELUSIVI O IN FRODE ALLA LEGGE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI DI EGUALE GRAVITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN, NULLA PENA SINE LEGE" - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 323
Parametri costituzionali
SENT. 447/98 B. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE DELLA NORMA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LEGGE 6 LUGLIO 1997, N. 234 - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI RITENUTI MERITEVOLI DI SANZIONE PENALE GIUSTA LA DISCIPLINA PREVIGENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI L'AMNISTIA O L'INDULTO POSSONO ESSERE DELIBERATI SOLO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI DI CIASCUNA CAMERA - RIDEFINIZIONE DEL REATO IN VIA STABILE - ESTRANEITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE INVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice penale-Art. 323
- legge-Art. 1