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Pronuncia 89/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Enna, nel procedimento penale a carico di M. C. ed altri, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Enna, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 89/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - REVOCA O SOSTITUZIONE - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LIMITI AL POTERE DEL GIUDICE DI PROVVEDERE D'UFFICIO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI A SECONDA SE SIA STATO O MENO RICHIESTO INCIDENTE PROBATORIO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 59, l. 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui limiterebbe il potere del giudice di provvedere d'ufficio, nel corso delle indagini preliminari, alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio (nella specie, il G.I.P., investito di una richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, con la quale l'indagato chiedeva di essere autorizzato ad assentarsi dal domicilio per esigenze di lavoro, aveva accertato che dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata era emersa una situazione che avrebbe imposto la revoca della misura per essere venute meno le esigenze cautelari), in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente a Costituzione, nel senso che, se il potere di intervento d'ufficio e' riconosciuto nelle situazioni, tassativamente previste dall'art. 299, comma 3, in cui il G.I.P. risulti investito del procedimento per l'esercizio di poteri attinenti alla sua competenza funzionale, ma estranei alla materia "de libertate" (e cioe': proroga del termine per le indagini preliminari e assunzione dell'incidente probatorio), a maggior ragione si deve ritenere che il giudice sia abilitato ad intervenire "in bonam partem" senza limiti derivanti dallo specifico petitum, quando sia comunque investito della competenza funzionale in materia cautelare da una richiesta dell'imputato; con la precisazione che tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui il giudice e' abilitato a provvedere d'ufficio "de libertate", ma si limita a riconoscere un potere di intervento "pro libertate" quando il giudice e' gia' investito di una domanda cautelare. - S. n. 4/1992; O. nn. 435/1993 e 340/1995. red.: S. Di Palma