Pronuncia 164/2000
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dal Consorzio "Azienda faunistico-venatoria Pietramelina" contro l'amministrazione provinciale di Perugia ed altre, iscritta al n. 895 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 - prima serie speciale - dell'anno 1998; Visto l'atto di costituzione della regione Umbria; Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la regione Umbria.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: MIRABELLI
Massime
Regione umbria - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Aziende faunistico-venatorie - Inclusione coattiva di terreni nelle aziende - Indennità ai proprietari dei terreni inclusi, di ammontare pari a quattro volte il reddito dominicale, a carico del titolare della concessione - Assunta sproporzione della misura dell'indennità, rispetto all'esiguita' del vincolo imposto, in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione sociale della proprietà - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge della Regione Umbria-Art. 2
- legge della Regione Umbria-Art. 20, comma 2