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Pronuncia 164/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dal Consorzio "Azienda faunistico-venatoria Pietramelina" contro l'amministrazione provinciale di Perugia ed altre, iscritta al n. 895 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 - prima serie speciale - dell'anno 1998; Visto l'atto di costituzione della regione Umbria; Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la regione Umbria.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: MIRABELLI

Massime

Regione umbria - Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio - Aziende faunistico-venatorie - Inclusione coattiva di terreni nelle aziende - Indennità ai proprietari dei terreni inclusi, di ammontare pari a quattro volte il reddito dominicale, a carico del titolare della concessione - Assunta sproporzione della misura dell'indennità, rispetto all'esiguita' del vincolo imposto, in contrasto con i principi di ragionevolezza e della funzione sociale della proprietà - Non fondatezza della questione.

La previsione, nella legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (art. 20, comma 2-bis), di un indennizzo, a carico dei titolari di concessioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, da corrispondere ai proprietari dei terreni coattivamente inclusi nelle aziende stesse, e, in particolare, il criterio fissato in ordine all'entita' dell'indennizzo - pari cioe' a quattro volte il reddito dominicale -, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. L'indennizzo in questione si pone, infatti, quale prestazione sinallagmatica al sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo conto dei vantaggi che ricavano i soggetti interessati alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria dalla prevista inclusione coattiva dei fondi e considerando che, quest'ultima - come si evince dalla sua 'ratio' - agevola la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, in nome del superiore interesse pubblico alla tutela ambientale e faunistica - finalita', questa, perseguita anche dalla legislazione statale (e, in ispecie, dalla legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157). Ne' la norma denunciata puo' essere ritenuta in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, in quanto la funzione sociale della proprieta' puo' giustificare per l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe utilita' economiche, purche' non assumano carattere espropriativo (nel qual caso, peraltro, la questione di legittimita' si porrebbe in relazione al terzo comma dell'art. 42 Cost., non richiamato nell'ordinanza di rimessione). Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, prinmo comma. - sulla funzione sociale della proprieta', sentenza n. 391/1989.

Norme citate

  • legge della Regione Umbria-Art. 2
  • legge della Regione Umbria-Art. 20, comma 2

Proprieta' privata - Limiti - Funzione sociale - Possibilità di normativa regionale conformativa.

La riserva di legge stabilita dall'art. 42 della Costituzione, al fine di conformare il contenuto dei diritti di proprieta' alla "funzione sociale" ad essi assegnata, puo' trovare attuazione anche in leggi regionali, nell'ambito delle materie indicate dall'art. 117. - v. anche sentenza n. 391/1989.