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Pronuncia 349/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franceso GUIZZI; Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Mario Benvenuto, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 - prima serie speciale - dell'anno 1999; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GUIZZI

Massime

Processo penale - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza - Proponibilità oltre il termine stabilito (dall'art. 21 cod. proc. pen.) - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, delle garanzie di imparzialità del giudizio e di neutralita' del giudice - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' legislativa - Non fondatezza della questione.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale - che attribuisce al giudice competente per materia del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge la cognizione dei procedimenti che altrimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto nel quale esercita, o esercitava al momento del fatto, le proprie funzioni il magistrato imputato, ovvero persona offesa o danneggiata dal reato - censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di tardiva conoscenza della qualita' di magistrato, la eccezione di incompetenza possa essere sollevata oltre il termine (conclusione della udienza preliminare) stabilito dall'art. 21 comma 2, cod. proc. pen. La deroga alle regole generali della competenza per territorio, introdotta dalla disposizione impugnata non riguarda la persona del 'giudice' bensi' 'l'ufficio giudiziario' e il suo collegamento con la cognizione del reato, all'inverso della ricusazione - la cui disciplina (che da' rilievo alla tardiva conoscenza) e' non pertinentemente quindi assunta dal rimettente a 'tertium comparationis' - la quale considera, invece, non l'ufficio, cui e' attribuita l'astratta competenza a conoscere del reato, ma proprio il giudice investito del concreto giudizio. Non irragionevolmente, comunque, la norma denunciata prevede un termine per proporre la questione di incompetenza per territorio, stabilendo, che esso si esaurisca nell'arco degli atti introduttivi del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento. Rientra, difatti, nella discrezionalita' del legislatore limitare la possibilita' di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, evitando cosi' che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito; tutto cio' senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l'imparzialita' del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto della ricusazione. Precedenti: - sentenza n. 381/1999, su competenza e ricusazione; - sentenze n. 130/1995 e n. 521/1991 sulla discrezionalita' del legislatore in materia di termini di deducibilita' della incompetenza.