Pronuncia 138/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di G.C., iscritta al n.407 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Reati e pene - Pena detentiva - Ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione del sicuro ravvedimento del condannato - Condizione della dimostrazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili - Rilevanza delle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato per la situazione morale e materiale delle persone offese - Prospettato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, nonche' lamentata disparita' di trattamento priva di giustificazione fra condannati che dispongano o siano, invece, privi di mezzi economici - Non fondatezza della questione.

Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo. - Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998. M.R.