Pronuncia 377/2001

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di A.B. ed altri, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 giugno 2000, il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., "nella parte in cui consentono all'imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell'ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa"; che il rimettente premette, in punto di fatto, che due degli imputati nel giudizio a quo, dei quali era stato richiesto l'esame dibattimentale, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti il reato di tentata estorsione aggravata in loro danno, per cui si procedeva congiuntamente e relativamente al quale, nel corso delle indagini preliminari, essi avevano reso dichiarazioni a carico di altro coimputato; che, ad avviso del giudice a quo, le nome denunciate - riconoscendo all'imputato la facoltà di non rispondere anche quando egli sia parte offesa di un reato connesso o collegato per il quale si procede congiuntamente nei confronti di altro imputato - accomunerebbero irragionevolmente in un medesimo regime processuale situazioni del tutto differenti: posto, infatti, che la ragione del riconoscimento del "diritto al silenzio" risiede nell'esigenza di evitare che l'imputato debba "autoaccusarsi", tale esigenza non ricorrerebbe nell'ipotesi considerata, nella quale l'imputato è chiamato a rispondere soltanto sulle circostanze relative al reato dal quale è stato offeso; che sarebbero altresì compromessi i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, di cui agli artt. 101 e 112 Cost., in quanto l'esito della decisione del giudice e la stessa attuazione della giurisdizione verrebbero fatti sostanzialmente dipendere dall'atteggiamento processuale dell'imputato; che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell'odierna impugnativa; che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Flick Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Giovanni Maria Flick

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SANTOSUOSSO

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Massime

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell?imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell?azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all?imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell?ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all?ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l?altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell?impugnativa. A.M.M.