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Pronuncia 120/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali con ordinanze emesse il 1 dicembre 2000 dal Tribunale di Busto Arsizio, il 14 febbraio 2001 dal Tribunale di Latina, il 16 maggio 2001 dal Tribunale di Savona e il 17 luglio 2001 dal Tribunale di Bergamo, rispettivamente iscritte ai nn. 98, 310, 655 e 793 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 18, 36 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001; Visto l'atto di costituzione degli imputati nel procedimento relativo al giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 310 del registro ordinanze 2001, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 e nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Uditi l'avvocato Pasquale Ciampa per le parti private e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

Massime

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell?imputato - Presentazione nel termine fissato a pena di decadenza - Decorrenza del termine dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall?ultima notificazione, all?imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell?avviso della data fissata per il giudizio immediato - Violazione del diritto all?assistenza tecnica del difensore - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Infatti il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato da una disciplina - quale quella censurata - congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento. - La questione decisa è sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 (v. al riguardo citata sentenza n. 115 del 2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (citate sentenze n. 122/1997, ordinanze nn. 36/1994, 335/1991, 225/1991 e 588/1990). - In tema di difesa tecnica, cfr. citate sentenze n. 80/1984, n. 125/1979, n. 212/1997, n. 216/1996. - Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, v. citata ordinanza n. 182/2001. - Con riferimento al termine per dedurre eccezioni di nullità, v. citata sentenza n. 162/1975 e in relazione al termine per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica dell'atto al difensore, la citata sentenza n. 80/1984.