Pronuncia 29/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito delle sentenze del Tribunale di Cagliari, sezione civile, nn. 2598 del 2001 e 257 del 2002 e della Corte d'appello di Cagliari n. 165 del 2002, promossi con ricorsi della Regione Sardegna notificati il 14 gennaio, il 28 marzo e il 13 luglio 2002, depositati in cancelleria il 1° febbraio, il 10 aprile e il 26 luglio 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 4, 13 e 27 del registro conflitti 2002. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Valerio Onida; uditi l'avv. Roberto Nania per la Regione Sardegna nonché l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere; dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Sardegna, di cui in epigrafe, in ordine ai motivi diversi da quelli sub a). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Valerio ONIDA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Valerio Onida

Data deposito: Tue Feb 04 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

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Massime

Regione sardegna - Consiglio regionale - Incompatibilità e decadenza dei consiglieri - Pronunce rese dal tribunale di cagliari e dalla corte d’appello di cagliari su cause sopravvenute di incompatibilità, per assunzione della carica di parlamentare nazionale, e sulla conseguente decadenza dalla carica di membro del consiglio regionale - Ricorso della regione sardegna per conflitto di attribuzione - Ritenuta sottrazione della materia alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stato - Lamentata indebita invasione delle attribuzioni regionali - Infondatezza del ricorso.

Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale - a tutti garantita (art. 24 Cost.) e affidata agli organi previsti (artt. 101 e ss. Cost.) -, il cui nucleo essenziale costituisce un «principio supremo» dell'ordinamento costituzionale, non consente che il «giudizio definitivo» sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia riservato esclusivamente ai Consigli regionali - anche di Regioni a statuto speciale - ossia alle assemblee degli eletti, delle quali fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali: ciò che significherebbe negare il «diritto al giudice» e costruire un'anacronistica esenzione dei consigli regionali dalla giurisdizione. Né vale invocare a fondamento di tale esenzione l'art. 66 Cost. - in virtù del quale spetta alle Camere il giudizio sui titoli di ammissione dei propri membri in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva -, la cui forza derogatoria dal regime comune non potrebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata, e neppure potrebbe essere richiamato il potere delle regioni - che non è messo in discussione - concernente la disciplina sostanziale dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche elettive regionali; potere ben diverso da quello di disciplinare l'esercizio della giurisdizione nella stessa materia, che non spetta alle Regioni a statuto speciale e ordinario, rimanendo riservato alla competenza del legislatore statale, il quale ovviamente lo esercita nei limiti e secondo le norme della Costituzione, e quindi senza poter a sua volta derogare al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale. Per conseguenza, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere. Pertanto non è fondato il ricorso della Regione Sardegna promosso in relazione ad alcuni provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, impugnati in quanto vertenti sulla decadenza di un consigliere regionale sardo per sopraggiunta incompatibilità con la carica, successivamente assunta, di parlamentare nazionale. - Sul principio che esclude una deroga alla giurisdizione in favore dei consigli regionali, in tema di cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità e di reclami elettorali, vengono richiamate le sentenze n. 66/1964, n. 115/1972, n. 113/1993. - Sul diritto ad un giudice indipendente e imparziale, v. richiamo alla sentenza n. 93/1965 e sulla sua natura di «principio supremo», sentenza n. 18/1982, egualmente richiamata. - Sulla posizione delle assemblee elettive nazionali e di quelle regionali, v. richiamo alla sentenza n. 106/2002.

Norme citate

  • sentenza del Tribunale di Cagliari-Art.
  • sentenza del Tribunale di Cagliari-Art.
  • regolamento interno Consiglio reg. Sardegna-Art. 17
  • sentenza della Corte d'appello di Cagliari-Art.

Parametri costituzionali

Regione sardegna - Consiglio regionale - Pronunce rese dal tribunale di cagliari in ordine a cause sopravvenute di incompatibilità e alla decadenza dalla carica di consigliere regionale - Ricorsi della regione sardegna - Lamentata disapplicazione delle disposizioni legislative regionali regolanti la fattispecie - Assunta lesione delle attribuzioni spettanti alla regione - Inammissibilità dei ricorsi.

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Sardegna in relazione a provvedimenti giurisdizionali resi dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Cagliari, dai quali - secondo la Regione ricorrente - sarebbe derivata la lesione delle proprie attribuzioni: in particolare tra l'altro, per avere, essi, indebitamente disapplicato le disposizioni legislative e regolamentari regionali in tema di procedura di contestazione e decadenza dalla carica di consigliere regionale. I motivi di ricorso addotti attengono infatti non già ai confini - che si assumano violati - dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma a supposti errori nella individuazione o nella interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie. Come tali, essi si traducono in denunce di semplici 'errores in judicando', e non di lesioni delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione. - Per analoghi motivi di inammissibilità, v. sentenze citate n. 285/1990, n. 99/1991 e n. 27/1999.

Norme citate

  • sentenza della Corte d'appello di Cagliari-Art.
  • sentenza del Tribunale di Cagliari-Art.
  • sentenza del Tribunale di Cagliari-Art.
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 82
  • legge-Art.

Parametri costituzionali