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Pronuncia 380/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto opposto dal Ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi, promosso con ricorso del Consiglio superiore della magistratura, notificato il 18 aprile 2003, depositato in cancelleria il 2 maggio 2003 ed iscritto al n. 16 del registro conflitto 2003. Visto l'atto di costituzione del Ministro della giustizia; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi l'avvocato Alessandro Pace per il Consiglio superiore della magistratura e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Ministro della giustizia.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e conseguentemente annulla la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Conflitto insorto tra il consiglio superiore della magistratura e il ministro della giustizia - Instaurazione - Requisiti di ordine oggettivo e soggettivo - Sussistenza.

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che oppone il Consiglio superiore della magistratura al Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto di quest'ultimo di dar corso al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deliberato dal Consiglio superiore, sussistono i requisiti di ordine oggettivo e soggettivo richiesti ai fini dell'elevamento del conflitto, dal momento che: a) sono in questione competenze che si riferiscono ad attribuzioni determinate da norme costituzionali (artt. 105 e 110); b) il ricorrente Consiglio superiore della magistratura è l'organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost., con competenza ad esercitarle in via definitiva e in posizione di indipendenza da altri poteri; c) il Ministro è egualmente titolare delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., il cui esercizio viene ritenuto causa di menomazione delle competenze attribuite al Consiglio superiore della magistratura dall'art. 105 della Costituzione. - Richiamo alle sentenze n. 379/1992, n. 419, n. 435 e n. 480/1995.

Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Conferimento dell?ufficio direttivo di procuratore della repubblica presso il tribunale di bergamo - Rifiuto del ministro della giustizia di dar corso alla controfirma del decreto presidenziale di conferimento dell?incarico direttivo - Ricorso del consiglio superiore della magistratura nei confronti del ministro - Adeguata attività di concertazione ispirata al principio di leale collaborazione - Dovere di adozione dell?atto di competenza e inesistenza di poteri di rinvio o riesame - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento della nota del ministro della giustizia contenente il rifiuto suindicato.

Non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; conseguentemente deve essere annullata la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota del 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. Infatti, in conseguenza di tale rifiuto, nonostante sia stata svolta, da parte del Consiglio superiore, una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale collaborazione, con approfondimenti e verifiche, completa attività istruttoria e valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro ? cui non spettano nella procedura in questione particolari poteri di rinvio o di riesame ricadendo sullo stesso il dovere di adottare l'atto di propria competenza ?, non si è potuto convenire sulla proposta tra Consiglio superiore e Ministro essendo trascorso un periodo di tempo di gran lunga superiore ad ogni ragionevole aspettativa tenuto conto della durata della vacanza del posto direttivo da coprire. ? Sulla partecipazione e sui poteri del Ministro della giustizia nella procedura di conferimento degli uffici direttivi, e sul metodo basato sulla leale collaborazione, v. richiamo specifico alle sentenze n. 379/1992; n. 142/1973; n. 168/1968.

Norme citate

  • nota del ministro della giustizia-Art.