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Pronuncia 148/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 24 marzo 2003, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

Massime

Processo penale - Giudizio immediato - Decreto di citazione a giudizio - Mancanza, insufficienza o inesattezza dell?avviso circa la facoltà dell?imputato di chiedere il giudizio abbreviato o l?applicazione della pena - Ritenuta inesistenza della sanzione della nullità - Lamentata difformità rispetto alla disciplina di cui all?art. 555, comma 2, cod. proc. pen., violazione del diritto di difesa, lesione del diritto dell?imputato di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

E' errato il presupposto interpretativo - da cui muove il rimettente - secondo il quale l'ordinamento vigente non preveda la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 456 del codice di procedura penale, nell?ipotesi di mancanza, insufficienza o inesattezza dell?avviso che l?imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l?applicazione della pena. L?effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce, infatti, una delle più incisive forme di ?intervento? dell?imputato, cioè di partecipazione ?attiva? alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall?art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall?art. 178, comma 1, lettera c), del codice di rito. Non è pertanto fondata, nei termini sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale dell?art. 456 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. ? Sulla richiesta di riti alternativi quale modalità di esercizio del diritto di difesa v., tra molte, le citate sentenze n. 497/1995, n. 76, n. 101 e n. 214/1993, n. 265/1994 e n. 70/1996.