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Pronuncia 200/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri con ordinanza in data 8 gennaio 2003, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

Massime

Reati e pene - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all?autorità giudiziaria - Esimente dell?aver agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell?onore - Non applicabilità - Denunciata disomogeneità rispetto agli altri reati contro l?amministrazione della giustizia cui la causa di non punibilità speciale si applica - Non fondatezza della questione.

L'art. 384, primo comma, del codice penale, censurato nella parte in cui non include il reato di cui all?art. 374-bis dello stesso codice, relativo alle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all?Autorità giudiziaria, tra quelli ai quali è applicabile la speciale esimente dell?avere agito per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell?onore, è frutto di un giudizio di bilanciamento tra l?interesse alla repressione dei delitti contro l?amministrazione della giustizia e la tutela di beni afferenti alla vita familiare. Posto che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi appartiene primariamente al legislatore e non è suscettibile di censura di legittimità costituzionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, nella specie l?eterogeneità della condotta descritta dall?art. 374-bis cod. pen. ? che sostanzialmente integra una forma di falsità ideologica - rispetto a quella degli altri reati inseriti nell?elenco di cui al primo comma dell?art. 384 cod. pen., rende non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità alla fattispecie in esame. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell?art. 384, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. ? Sulla possibilità di sottoporre a censura di legittimità costituzionale norme che prevedono delle cause di non punibilità solo nei casi in cui il bilanciamento di interessi ad esse sotteso, spettante al legislatore, sia stato effettuato in modo manifestamente irragionevole, v. le citate sentenze n. 8/1996, n. 101/1999, n. 352 e n. 424/2000.